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ESCLUSA L’APPLICABILITÀ AI REATI MILITARI DELL’ART. 162-TER C.P.



                     Perfettamente in linea con tali orientamenti, quindi, si colloca la decisione
               in esame.
                     In essa i supremi giudici, nel dichiarare la manifesta infondatezza della
               questione di legittimità costituzionale avanzata dalla difesa in riferimento all’ap-
               plicabilità dell’articolo162-ter, c.p., ai soli reati procedibili a querela e, quindi,
               non anche ai reati militari, afferma la piena ragionevolezza di tale limitazione,
               non solo perché i reati perseguibili a querela di parte sono “caratterizzati onto-
               logicamente da minor disvalore della condotta”, ma soprattutto perché “la spe-
               cificità della truffa militare [ma, come si è detto, l’osservazione vale per tutti i
               reati militari n.d.r.] trova origine non soltanto nella qualità soggettiva dell’autore
               ma nella pluralità di beni giuridici offesi, che nel caso del militare vanno oltre il
               mero aspetto patrimoniale ma riguardano la disciplina militare e la fiducia tra
               appartenenti al medesimo corpo”.
                     Come è evidente, un orientamento giurisprudenziale così consolidato nel
               tempo  pone  ostacoli  pressoché  insormontabili  a  possibili  sviluppi  legislativi
               volti ad esportare nel diritto penale militare anche gli eventuali ulteriori stru-
               menti di giustizia riparativa che saranno introdotti in attuazione della delega
               contenuta nella recente riforma della giustizia di cui prima si è detto.
                     Non vi è dubbio, infatti, che una volta affermata la natura dei reati militari
               come fattispecie lesive principalmente di interessi pubblici costituzionalmente
               protetti, quali sono quelli che afferiscono al contesto militare in forza dell’arti-
               colo 52 della Costituzione, non può che essere esclusa la congruità al sistema di
               meccanismi che vengano a collocare in una dimensione meramente privata le
               scelte in ordine alla loro concreta perseguibilità. E ciò vale, quindi, sia con rife-
               rimento agli effetti delle condotte riparative, la cui funzione non potrebbe mai
               comportare la rinuncia dello Stato a perseguire penalmente l’illecito, sia sotto il
               profilo della congruità al sistema della querela, stante la sua natura di condizio-
               ne di procedibilità legata ad interessi esclusivi della persona offesa dal reato.
                     Né le descritte limitazioni possono ritenersi lesive del diritto alla tutela giu-
               diziaria che va riconosciuto alle vittime dei reati, anche se si tratti di soggetti in
               armi, in quanto resta sempre possibile, ed è unanimemente ritenuto sufficiente,
               il ricorso alle richieste risarcitorie in sede civile.
                     A questo punto, però, appare necessaria una precisazione con riguardo
               all’istituto della querela e alla sua asserita incompatibilità con il sistema penale
               militare. Infatti, se è vero che gli interessi pubblici sottesi al reato militare non
               possono soffrire limitazioni nella loro tutela derivanti da scelte frutto di valu-
               tazioni del tutto estranee a quegli interessi, non pare altrettanto certo che sia
               da escludere in assoluto l’ammissibilità di un meccanismo che, per i reati mili-
               tari a minor tasso di lesività, pur lasciando intatto l’istituto della richiesta di


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