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STUDI MILITARI



             Consiglio del 25 ottobre 2012, sostitutiva della Decisione quadro 2001/220/GAI,
             ha stabilito le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vit-
             time di reato, esaltando l’importanza di prevedere strumenti sia sostanziali che
             processuali atti ad agevolare l’effettività del ristoro dei danni cagionati dal reato.
                  Non a caso l’articolo 1, comma 18, del disegno di legge delega approvato
             in via definitiva dal Parlamento in data 23 settembre 2021 (cosiddetto “Riforma
             Cartabia”) prevede l’emanazione di decreti legislativi volti a definire una disci-
             plina organica della giustizia riparativa, nel rispetto proprio delle disposizioni
             della sopra citata direttiva 2012/29/UE.
                  In tale contesto, la sentenza in commento appare particolarmente signifi-
             cativa per il sistema penale militare in quanto, nel ritenere conforme ai principi
             costituzionali, fissati nella nostra Carta fondamentale, l’inapplicabilità al reato di
             truffa militare dell’istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie di
             cui all’articolo 162-ter c.p., ribadisce con forza la specificità dei reati militari,
             sotto il duplice profilo della lesione che essi in quanto tali producono a beni-
             interessi delle Forze armate dello Stato e della conseguente legittimità costitu-
             zionale dell’esclusione della querela di parte dal novero delle condizioni di pro-
             cedibilità previste dal Codice penale militare.
                  Interessante notare che la decisione interviene con riguardo ad un reato -
             la truffa militare - che rientra nella categoria dei reati “obiettivamente” militari,
             ossia di quelle fattispecie che, a differenza dei reati “esclusivamente” militari
             (articolo 37, comma 1, c.p.m.p.), sono previsti come reati, nei loro elementi
             costitutivi, anche dal diritto penale comune.
                  Su tali questioni già da tempo sia la Corte Costituzionale sia la Cassazione
             si sono espresse in senso analogo, allorché sono state chiamate ad affrontare il
             delicato quanto problematico rapporto intercorrente tra la querela e la richiesta
             di procedimento, istituto previsto dall’articolo 260 c.p.m.p. come condizione di
             procedibilità per alcune categorie di reati militari di non particolare gravità.
                  In particolare il Giudice delle Leggi, nell’Ordinanza n. 186/2001, utiliz-
             zando espressioni non equivocabili nella loro perentorietà, ha sostenuto che
             “l’istituto della querela, non previsto attualmente in rapporto ad alcuno fra i
             reati militari, debba ritenersi con essi incompatibile, stante l’offesa alla disciplina
             e al servizio, e dunque ad un interesse eminentemente pubblico, che caratterizza
             tali fattispecie criminose”. 
                  Da parte loro anche i giudici di legittimità (Cass., Sentenza n. 9313/1998)
             si erano espressi in termini di sostanziale incompatibilità con il sistema penale
             militare della querela, la cui ratio, fondata sulla salvaguardia di interessi privati,
             mal si concilia con gli obiettivi di tutela che caratterizzano tutte le fattispecie di
             reato militare, ivi comprese, come si è visto, quelle “obiettivamente militari”.


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