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STUDI MILITARI





                                                 Esclusa l’applicabilità ai reati
                                                 militari dell’art. 162-ter c.p.


                            Dottore              (Estinzione del reato per condotte riparatorie)
                       Antonio Sabino  (*)

               Nota a Cassazione Sentenza n. 27846, Udienza 2 dicembre 2021, Depositata 19 luglio 2021
                                                                                          (1)

                     La “giustizia riparativa”, pur tra varie criticità e i non trascurabili dubbi che
               segnano, con andamento variabile, le diverse declinazioni con cui ha trovato
               spazi significativi nel nostro ordinamento, costituisce una delle più trafficate
               frontiere del diritto penale, ricca di spunti evolutivi.
                     In  particolare,  nell’istituto  disciplinato  dall’articolo  162-ter  del  codice
               penale, il rapporto tra autore e vittima del reato assume un rilievo che attinge
               in profondità i tradizionali concetti di reato e di pena criminale, in quanto non
               solo i profili di afflittività connaturati alle conseguenze sanzionatorie dell’illeci-
               to penale ma il reato in quanto tale recedono fino ad estinguersi a fronte del-
               l’attuazione di condotte riparatorie del danno.
                     Di certo, il fatto che il giudice, indipendentemente da una eventuale diver-
               sa volontà della vittima, sia tenuto a dichiarare, appunto, l’estinzione del reato
               una volta accertata la sussistenza dei presupposti di applicabilità della norma
               surrichiamata, primo fra tutti l’adeguatezza della condotta riparativa, relega in
               una visione alquanto romantica il mito della riconciliazione come fondamento
               della giustizia riparativa, ponendo in risalto, almeno per quanto riguarda l’ordi-
               namento italiano, la vera natura dell’istituto, invero mai nascosta, quale stru-
               mento deflattivo che va ad unirsi ai tanti altri messi recentemente in campo dal
               legislatore per alleggerire l’insostenibile carico di lavoro che grava sugli organi
               della nostra giurisdizione ordinaria.
                     In ogni caso, non possono essere elusi i principi affermati in materia nel-
               l’ambito del diritto internazionale, con particolare riguardo al diritto dell’Unione
               europea  che,  con  la  Direttiva  2012/29/UE  del  Parlamento  europeo  e  del

               (*)   Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma.
               (1)   La  sentenza  è  liberamente  consultabile  sul  sito  della  Corte  di  Cassazione  al  link:
                     http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snp
                     en&id=./20210719/snpen@s10@a2021@n27846@tS.clean.pdf.

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