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VIOLENZA DOMESTICA: UN MALE DAI TANTI VOLTI



               12. Problemi di successione di leggi nel tempo con riferimento al reato
                  di atti persecutori
                     Atteso che il reato di atti persecutori, come sopra evidenziato, si configura
               quale reato abituale per il cui perfezionamento è, necessaria la reiterazione di alme-
               no due condotte omogenee, uno dei problemi che si è posto, a seguito dell’entrata
               in vigore dell’art. 612-bis, è se la norma possa ritenersi applicabile anche in quelle
               ipotesi in cui soltanto una parte delle condotte necessarie all’integrazione della fat-
               tispecie (che configurandosi come “abituale” presuppone per definizione la “reite-
               razione” delle condotte) sia stata posta in essere nella vigenza dell’art. 612-bis; il pro-
               blema in sostanza si ricollega all’individuazione del tempus commissi delicti nei reati di
               durata. A ben vedere, anche se la questione è controversa in dottrina e giurispru-
               denza , appare conforme ai principi generali in materia, in particolare al divieto di
                     (51)
               irretroattività della norma incriminatrice , che l’art. 612-bis possa essere ritenuto
                                                     (52)
               applicabile soltanto laddove le condotte necessarie all’integrazione della fattispecie
               tipica siano state poste in essere successivamente alla sua entrata in vigore non
               potendo, pertanto, “cumularsi” alle condotte poste in essere dopo l’entrata in vigore
               della nuova fattispecie incriminatrice quelle commesse in data antecedente le quali
               rimarranno punibili nella misura in cui siano idonee, autonomamente considerate,
               ad integrare una fattispecie di reato in base alla previgente disciplina normativa.
                     Un ulteriore problema che l’introduzione della nuova normativa pone si
               ricollega alla configurazione della fattispecie incriminatrice quale reato di “even-
               to” e alla normativa applicabile laddove tra la condotta incriminata e la verifica-
               zione dell’evento lesivo intercorra un significativo lasso temporale nel corso del
               quale intervenga una disciplina sfavorevole al reo. La questione è stata affronta-
               ta, sia pure incidentalmente, in una recente sentenza della Corte di cassazione
                                                                                         (53)
               la quale ha stabilito che “in tema di successione di leggi penali a fronte di una
               condotta interamente posta sotto il vigore di una norma penale più favorevole
               e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole
               deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta” .
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               (51)  In  senso  favorevole  Tribunale  Milano,  17  aprile  2009,  in  senso  sfavorevole  GIP  Reggio
                     Emilia, 12 marzo 2009.
               (52)  Configurandosi l’art. 612-bis quale nuova incriminazione introdotta proprio allo scopo di col-
                     mare le lacune della previgente normativa.
               (53)  Cass. Sez. Unite, 19 luglio 2018.
               (54)  L’argomento trova un pregevole approfondimento in due articoli di diritto penale contem-
                     poraneo a firma di Stefano Zirulla: “alle sezioni unite la questione del tempus commisssi delicti
                     nei reati ad evento differito” e “le Sezioni unite sul tempus commisssi delicti nei reati cosiddetti
                     ad evento differito (con un obiterdictum sui reati permanenti ed abituali)”. L’autore al riguardo
                     ricollega, tra l’altro, nei suddetti scritti l’orientamento espresso dalla Suprema Corte alla fun-
                     zione  general  preventiva  e  rieducativa  della  pena  evidenziando  che  tale  principio  è  stato
                     recente “rimarcato” nella sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2018.

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