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VIOLENZA DOMESTICA: UN MALE DAI TANTI VOLTI
12. Problemi di successione di leggi nel tempo con riferimento al reato
di atti persecutori
Atteso che il reato di atti persecutori, come sopra evidenziato, si configura
quale reato abituale per il cui perfezionamento è, necessaria la reiterazione di alme-
no due condotte omogenee, uno dei problemi che si è posto, a seguito dell’entrata
in vigore dell’art. 612-bis, è se la norma possa ritenersi applicabile anche in quelle
ipotesi in cui soltanto una parte delle condotte necessarie all’integrazione della fat-
tispecie (che configurandosi come “abituale” presuppone per definizione la “reite-
razione” delle condotte) sia stata posta in essere nella vigenza dell’art. 612-bis; il pro-
blema in sostanza si ricollega all’individuazione del tempus commissi delicti nei reati di
durata. A ben vedere, anche se la questione è controversa in dottrina e giurispru-
denza , appare conforme ai principi generali in materia, in particolare al divieto di
(51)
irretroattività della norma incriminatrice , che l’art. 612-bis possa essere ritenuto
(52)
applicabile soltanto laddove le condotte necessarie all’integrazione della fattispecie
tipica siano state poste in essere successivamente alla sua entrata in vigore non
potendo, pertanto, “cumularsi” alle condotte poste in essere dopo l’entrata in vigore
della nuova fattispecie incriminatrice quelle commesse in data antecedente le quali
rimarranno punibili nella misura in cui siano idonee, autonomamente considerate,
ad integrare una fattispecie di reato in base alla previgente disciplina normativa.
Un ulteriore problema che l’introduzione della nuova normativa pone si
ricollega alla configurazione della fattispecie incriminatrice quale reato di “even-
to” e alla normativa applicabile laddove tra la condotta incriminata e la verifica-
zione dell’evento lesivo intercorra un significativo lasso temporale nel corso del
quale intervenga una disciplina sfavorevole al reo. La questione è stata affronta-
ta, sia pure incidentalmente, in una recente sentenza della Corte di cassazione
(53)
la quale ha stabilito che “in tema di successione di leggi penali a fronte di una
condotta interamente posta sotto il vigore di una norma penale più favorevole
e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole
deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta” .
(54)
(51) In senso favorevole Tribunale Milano, 17 aprile 2009, in senso sfavorevole GIP Reggio
Emilia, 12 marzo 2009.
(52) Configurandosi l’art. 612-bis quale nuova incriminazione introdotta proprio allo scopo di col-
mare le lacune della previgente normativa.
(53) Cass. Sez. Unite, 19 luglio 2018.
(54) L’argomento trova un pregevole approfondimento in due articoli di diritto penale contem-
poraneo a firma di Stefano Zirulla: “alle sezioni unite la questione del tempus commisssi delicti
nei reati ad evento differito” e “le Sezioni unite sul tempus commisssi delicti nei reati cosiddetti
ad evento differito (con un obiterdictum sui reati permanenti ed abituali)”. L’autore al riguardo
ricollega, tra l’altro, nei suddetti scritti l’orientamento espresso dalla Suprema Corte alla fun-
zione general preventiva e rieducativa della pena evidenziando che tale principio è stato
recente “rimarcato” nella sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2018.
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