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DOTTRINA




             13. Rapporti tra il reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis del c.p. e
               l’omicidio aggravato di cui all’art. 576, comma 1, n. 5-1, c.p.
                  Un  ulteriore  nodo  ermeneutico  che  la  giurisprudenza  si  è  trovata,  ad
             affrontare, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 612-bis c.p., concerne il rap-
             porto tra tale norma ed il reato di omicidio aggravato di cui all’art. 576, comma
             5, n. 1-5 c.p., anch’essa coniata dal legislatore nel 2009, che contempla l’ipotesi
             in cui l’omicidio sia posto in essere dall’autore degli atti persecutori; il proble-
             ma in particolare appare doversi circoscrivere all’ipotesi in cui l’omicidio si
             ponga quale atto ultimativo di condotte persecutorie poste in essere dall’agen-
             te nei confronti della persona offesa (atteso che nell’ipotesi di unità spazio
             temporale  delle  condotte  persecutorie  e  dell’omicidio  il  problema  non  ha
             ragione di esistere) essendo controverso se in tale ipotesi sia configurabile un
             concorso di reati ex art. 81 c.p. o un reato complesso risultando integralmente
             ricompreso nell’art. 576, nella forma aggravata, il disvalore delle condotte di
             cui all’art. 612-bis c.p.
                  La questione è stata decisa con pronunce contrastanti dalla giurisprudenza
             di legittimità. In particolare la Cassazione nella sentenza 20786 del 12 aprile
             2019, pronunciata dalla Prima Sezione , ha affermato la sussistenza del con-
                                                  (55)
             corso di reati assumendo, in premessa, che, alla luce di un’analisi letterale della
             norma, l’aggravante di cui all’art. 576, comma 5, n. 1-5, c.p. ha una connotazio-
             ne  eminentemente  “soggettiva”  ricollegandosi  non  alla  condotta  dell’agente,
             ma alla “mera identità del soggetto autore degli atti persecutori e dell’omicidio”;
             precipitato logico e giuridico di tale ricostruzione è che non sussiste alcuna
             “interferenza”, tra i fatti sfociati nell’omicidio e gli atti persecutori compiuti ex
             art. 612-bis c.p., ritenuti, quindi, pienamente compatibili tra loro.
                  La sentenza in parola, pertanto, ritenendo inapplicabile il concorso appa-
             rente di norme di cui all’art. 15 c.p., risultando circoscritto il principio di spe-
             cialità di cui all’art. 15 del c.p. soltanto quando ricorra la specialità in astratto tra
             fattispecie ,  e  non  risultando  applicabile  la  clausola  di  sussidiarietà  di  cui
                      (56)
             all’art. 612-bis c.p. , ha postulato la sussistenza del concorso di reati.
                              (57)
                  Tale  impostazione,  viceversa,  non  è  stata,  recepita  dalla  Terza  Sezione
             Penale della Corte di cassazione che ha al riguardo ribaltato il principio di diritto
             affermato nel precedente orientamento sostenendo che l’omicidio, aggravato
             dalla circostanza di essere stato commesso dall’autore degli atti persecutori, si

             (55)  Sentenza pubblicata in Sistema penale con nota di Carla Cataneo.
             (56)  Alla luce del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella
                  sentenza n. 20664 del 2017 come evidenziato da Carla Cataneo nella nota sopra indicata.
             (57)  Attesa la diversa configurazione strutturale delle due fattispecie, configurandosi quale reato
                  abituale quello di cui all’art 612-bis e istantaneo quello di cui all’art. 576.

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