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DOTTRINA



                  A ben vedere la risposta deve ritenersi negativa configurandosi la circo-
             stanza  aggravante  in  parola  palesemente  violativa  dell’art.  27,  comma  1,
             Costituzione; la norma, infatti, in considerazione della sua formulazione, pre-
             suppone quale condizione necessaria e “sufficiente” che la condotta omicidiaria
             sia posta in essere dall’autore degli atti persecutori, a prescindere dal fatto che
             da tale condotta scaturisca una più intensa lesione del bene interesse protetto
             dalla  norma ,  riecheggiando,  per  tale  ragione,  una  sorta  di  responsabilità
                         (63)
             oggettiva per “colpa d’autore”, ascritta al soggetto indipendentemente dalla sua
             volontà e come tale vietata dalla Costituzione.
                  Alla luce di tale premessa, pertanto, sarebbe stato opportuno, prima di
             devolvere alle Sezioni Unite della Corte di cassazione la suindicata questione
             interpretativa,  rimettere,  preliminarmente,  alla  Consulta  la  valutazione  della
             legittimità costituzionale dell’art. 576, comma 1, n. 5-1, c.p. con riferimento al
             rispetto del principio di colpevolezza.
                  La problematica non riveste natura eminentemente teorica atteso che, la
             norma in parola prevede l’ergastolo quale pena edittale ricollegata alla sussisten-
             za dell’aggravante; tale circostanza, infatti, configurandosi quale “aggravante ad
             effetto speciale” non è soggetta al giudizio di bilanciamento di cui all’art. 59 c.p.
             Ne consegue, alla luce di tale premessa, che pur ricorrendo nel caso di specie
             un’ipotesi di reato complesso aggravato il quale, sul piano astratto non giustifi-
             cherebbe il concorso della fattispecie autonoma con il reato complesso , il
                                                                                    (64)
             giudice è obbligato, laddove ritenga sussistente il concorso di reati, a far con-
             correre  il  reato  di  atti  persecutori  con  il  reato  complesso  di  cui  all’art.  576,
             comma 1, n. 1-5, c.p.; inoltre all’inasprimento sanzionatorio previsto dalla suin-
             dicata aggravante si ricollegano anche tutte le conseguenti preclusioni in mate-
             ria di benefici penitenziari.














             (63)  Iacopo PALERMO, cit.
             (64)  Visto che il reato assorbe certamente il disvalore dell’aggravante ed ha un suo significato
                  anche nella forma semplice in Romano, cit. pag. 698.

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