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DOTTRINA
A ben vedere la risposta deve ritenersi negativa configurandosi la circo-
stanza aggravante in parola palesemente violativa dell’art. 27, comma 1,
Costituzione; la norma, infatti, in considerazione della sua formulazione, pre-
suppone quale condizione necessaria e “sufficiente” che la condotta omicidiaria
sia posta in essere dall’autore degli atti persecutori, a prescindere dal fatto che
da tale condotta scaturisca una più intensa lesione del bene interesse protetto
dalla norma , riecheggiando, per tale ragione, una sorta di responsabilità
(63)
oggettiva per “colpa d’autore”, ascritta al soggetto indipendentemente dalla sua
volontà e come tale vietata dalla Costituzione.
Alla luce di tale premessa, pertanto, sarebbe stato opportuno, prima di
devolvere alle Sezioni Unite della Corte di cassazione la suindicata questione
interpretativa, rimettere, preliminarmente, alla Consulta la valutazione della
legittimità costituzionale dell’art. 576, comma 1, n. 5-1, c.p. con riferimento al
rispetto del principio di colpevolezza.
La problematica non riveste natura eminentemente teorica atteso che, la
norma in parola prevede l’ergastolo quale pena edittale ricollegata alla sussisten-
za dell’aggravante; tale circostanza, infatti, configurandosi quale “aggravante ad
effetto speciale” non è soggetta al giudizio di bilanciamento di cui all’art. 59 c.p.
Ne consegue, alla luce di tale premessa, che pur ricorrendo nel caso di specie
un’ipotesi di reato complesso aggravato il quale, sul piano astratto non giustifi-
cherebbe il concorso della fattispecie autonoma con il reato complesso , il
(64)
giudice è obbligato, laddove ritenga sussistente il concorso di reati, a far con-
correre il reato di atti persecutori con il reato complesso di cui all’art. 576,
comma 1, n. 1-5, c.p.; inoltre all’inasprimento sanzionatorio previsto dalla suin-
dicata aggravante si ricollegano anche tutte le conseguenti preclusioni in mate-
ria di benefici penitenziari.
(63) Iacopo PALERMO, cit.
(64) Visto che il reato assorbe certamente il disvalore dell’aggravante ed ha un suo significato
anche nella forma semplice in Romano, cit. pag. 698.
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