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VIOLENZA DOMESTICA: UN MALE DAI TANTI VOLTI
configuri quale reato complesso in senso stretto, ex art. 84, comma 1, c.p., con
il conseguente assorbimento delle condotte di cui all’art. 612-bis .
(58)
Proprio prendendo atto del suindicato contrasto interpretativo la Quinta
Sezione della Corte di cassazione ha devoluto la questione, con ordinanza 1°
marzo 2021, alla valutazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
Tanto premesso deve osservarsi che, in base ad un’esegesi della norma
rispettosa del dato letterale, non si riscontrano, i presupposti per l’applicazione
della disciplina del reato complesso, atteso che l’aggravante di cui all’art. 576,
comma 1, n. 5.1, c.p. ha carattere eminentemente “soggettivo” mentre, al con-
trario, l’art. 84 c.p. definisce il reato complesso quale rapporto di interferenza
tra fattispecie “oggettivamente” considerate facendo riferimento alla fusione
legislativa di “fatti” che costituirebbero di per sé autonomi reati e che danno
vita ad una fattispecie astratta unitaria ed autonoma, oppure ad un reato che
diviene circostanza aggravante di un altro reato .
(59)
Per incidens giova evidenziare che, in maniera nemmeno troppo celata, la
stessa giurisprudenza di legittimità nella pronuncia n. 30391, pur sostenendo
che la predetta norma configura un ipotesi di reato complesso, in cui risulta
conseguenzialmente assorbito il reato di stalking, evidenzia, testualmente, che la
formulazione normativa si presenta “infelice ed incerta” fondando, non a
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caso, la sua interpretazione su ragioni di carattere sostanziale ovvero sulla
necessità di evitare di punire lo stesso individuo, per una medesima condotta,
più volte; la prima con l’applicazione dell’art. 576, comma 1, n. 5-1, c.p., la
seconda con il reato di cui all’art. 612-bis c.p., in violazione del divieto del ne bis
in idem sostanziale di cui all’art. 649, comma 2, c.p.p. .
(61)
Tanto premesso è necessario, preliminarmente, interrogarsi se l’interpre-
tazione della norma più aderente alla sua formulazione letterale possa essere
ritenuta rispettosa del principio di colpevolezza il quale impone che la
responsabilità penale sia fondata, oltre che sul nesso di causalità materiale,
anche su un coefficiente soggettivo tale da consentire il rimprovero del sog-
getto agente .
(62)
(58) Sentenza pubblicata in Sistema Penale con nota di commento di Silvia Bernardi.
(59) ROMANO in Commentario al codice penale, ed. 1987, I, pag. 692.
(60) Silvia BERARDI in Sistema pen., cit.
(61) Iacopo PALERMO, in Rivista Cammino Diritto, fasc. 372021, Il rapporto tra l’omicidio aggravato com-
messo dallo stalker nei confronti della stessa persona offesa e il delitto di atti persecutori.
(62) La colpevolezza può definirsi, come sostenuto testualmente da Petroncelli in la colpevolezza,
pag. 29, “quell’insieme di coefficienti richiesti dalla legge, nella persona o nel comportamento
dell’agente, affinchè il fatto si presenti quale manifestazione di volontà matura disobbediente
all’obbligo imposto da una norma penale”.
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