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VIOLENZA DOMESTICA: UN MALE DAI TANTI VOLTI



               configuri quale reato complesso in senso stretto, ex art. 84, comma 1, c.p., con
               il conseguente assorbimento delle condotte di cui all’art. 612-bis .
                                                                             (58)
                     Proprio prendendo atto del suindicato contrasto interpretativo la Quinta
               Sezione della Corte di cassazione ha devoluto la questione, con ordinanza 1°
               marzo 2021, alla valutazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
                     Tanto premesso deve osservarsi che, in base ad un’esegesi della norma
               rispettosa del dato letterale, non si riscontrano, i presupposti per l’applicazione
               della disciplina del reato complesso, atteso che l’aggravante di cui all’art. 576,
               comma 1, n. 5.1, c.p. ha carattere eminentemente “soggettivo” mentre, al con-
               trario, l’art. 84 c.p. definisce il reato complesso quale rapporto di interferenza
               tra fattispecie “oggettivamente” considerate facendo riferimento alla fusione
               legislativa di “fatti” che costituirebbero di per sé autonomi reati e che danno
               vita ad una fattispecie astratta unitaria ed autonoma, oppure ad un reato che
               diviene circostanza aggravante di un altro reato .
                                                             (59)
                     Per incidens giova evidenziare che, in maniera nemmeno troppo celata, la
               stessa giurisprudenza di legittimità nella pronuncia n. 30391, pur sostenendo
               che la predetta norma configura un ipotesi di reato complesso, in cui risulta
               conseguenzialmente assorbito il reato di stalking, evidenzia, testualmente, che la
               formulazione normativa si presenta “infelice ed incerta”  fondando, non a
                                                                        (60)
               caso,  la  sua  interpretazione  su  ragioni  di  carattere  sostanziale  ovvero  sulla
               necessità di evitare di punire lo stesso individuo, per una medesima condotta,
               più volte; la prima con l’applicazione dell’art. 576, comma 1, n. 5-1, c.p., la
               seconda con il reato di cui all’art. 612-bis c.p., in violazione del divieto del ne bis
               in idem sostanziale di cui all’art. 649, comma 2, c.p.p. .
                                                                  (61)
                     Tanto premesso è necessario, preliminarmente, interrogarsi se l’interpre-
               tazione della norma più aderente alla sua formulazione letterale possa essere
               ritenuta  rispettosa  del  principio  di  colpevolezza  il  quale  impone  che  la
               responsabilità penale sia fondata, oltre che sul nesso di causalità materiale,
               anche su un coefficiente soggettivo tale da consentire il rimprovero del sog-
               getto agente .
                            (62)

               (58)  Sentenza pubblicata in Sistema Penale con nota di commento di Silvia Bernardi.
               (59)  ROMANO in Commentario al codice penale, ed. 1987, I, pag. 692.
               (60)  Silvia BERARDI in Sistema pen., cit.
               (61)  Iacopo PALERMO, in Rivista Cammino Diritto, fasc. 372021, Il rapporto tra l’omicidio aggravato com-
                     messo dallo stalker nei confronti della stessa persona offesa e il delitto di atti persecutori.
               (62)  La colpevolezza può definirsi, come sostenuto testualmente da Petroncelli in la colpevolezza,
                     pag. 29, “quell’insieme di coefficienti richiesti dalla legge, nella persona o nel comportamento
                     dell’agente, affinchè il fatto si presenti quale manifestazione di volontà matura disobbediente
                     all’obbligo imposto da una norma penale”.

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