Page 122 - Rassegna 2021-1
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DOTTRINA



                  Il reato punisce: “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta
             taluno, in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura
             ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un pros-
             simo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero
             da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
                  La norma, collocata sotto il profilo sistematico, nell’ambito dei reati con-
             tro la persona, in particolare dei delitti contro la libertà morale, trova la sua ratio
             nell’improcrastinabile esigenza di fornire, alla vittima di atti persecutori, una
             tutela organica ; quest’ultima, infatti, in precedenza, si presentava “frammen-
                           (44)
             taria”, ovvero ripartita in una pluralità di fattispecie di reato di gravità edittale
             “minore” inidonee in quanto tali, a sanzionare in maniera adeguata la condotta
             incriminata; peraltro la precedente normativa non forniva risposta sanzionato-
             ria rispetto a quelle condotte che non integravano alcuna fattispecie tipica ma
             si configuravano ugualmente lesive dell’integrità e della libertà individuale psi-
             chica e sociale della “vittima”, non oggetto di tutela nella previgente normati-
             va , che manifestava, sotto tale profilo, un evidente lacuna.
               (45)
                  Il delitto di atti persecutori si configura, almeno con riferimento all’ipotesi
             contemplata dal comma 1 quale reato comune  abituale  e di danno .
                                                                                 (48)
                                                                    (47)
                                                         (46)
                  La norma, pur strutturata sul piano oggettivo “a maglie larghe” è stata
             ritenuta dalla Consulta pienamente conforme al principio di tassatività e deter-
             minatezza di cui all’art. 25, comma 2, Cost., nella sentenza n. 172/2014 la quale
             ha chiarito che la sua enunciazione in forma sintetica non comporta, di per sé,
             un vizio di indeterminatezza  laddove, attraverso un’ interpretazione sistema-
                                        (49)
             tica e teleologica della norma, si riesca a pervenire all’individuazione di un signi-
             ficato preciso della medesima .
                                         (50)



             (44)  A. CADOPPI, Atti persecutori una normativa necessaria in Guida diritto, 2009, 19, 51 ss.
             (45)  Giacomo OTTOBRE in Diritto Penale.
             (46)  Giulio DE SIMONE, Il delitto di atti persecutori (la struttura oggettiva della fattispecie)
                  pag. 7.
             (47)  La Corte costituzionale, infatti, nella sentenza n. 172/2014 ha sostenuto che per il suo per-
                  fezionamento, sono necessarie almeno due condotte di minaccia o molestia.
             (48)  Atteso  che  le  suindicate  condotte  di  minaccia  o  molestia  devono  essere  idonee,  sempre
                  secondo la prospettiva fatta propria dalla Corte costituzionale, a cagionare, sul piano causale,
                  uno dei tre eventi alternativamente previsti dalla norma.
             (49)  La Consulta in particolare legittima la tecnica legislativa “sintetica” con cui risulta redatto
                  l’art. 612-bis c.p., richiamandosi a quanto già stabilito in sue precedenti sentenze e in partico-
                  lare la n. 79 del 1982, n. 120 del 1963 e n. 27 del 1961.
             (50)  Mariangela TELESCA in Gli atti persecutori superano l’esame di costituzionalità osservazioni sui confini
                  dello stalking dopo la pronuncia numero 172/2014 della Consulta.

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