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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
A parte vanno considerati i rapporti tra difensori, interno ed esterno, e i
loro differenti stili, che sono espressione della diversa professionalità.
Innanzitutto, rileva la differente designazione del difensore militare, che potrà
riverberare sui rapporti con il legale: una cosa è la scelta da parte dell’inquisito
sulla base di un rapporto fiduciario, un’altra è la designazione d’ufficio, sempre
necessaria. Inoltre, al di là delle differenze culturali e professionali che determi-
nano una diversità di apporti alla difesa, in un caso soprattutto tecnico-giuridi-
co, nell’altro essenzialmente etico-professionale, la differenza sarà anche accen-
tuata dalla cornice normativa di obblighi e doveri entro la quale ognuno espli-
cherà la sua funzione. Il rispetto delle regole deontologiche e professionali per
l’uno, la perdurante osservanza delle regole della disciplina militare per l’altro.
Questo diverso atteggiarsi di stili e funzioni professionali tenderà a differenzia-
re nettamente le posizioni e i ruoli dei due difensori sia con riguardo ai rapporti
con l’amministrazione procedente, sia - e soprattutto - con riferimento alla per-
cezione che il militare inquisito avrà della tutela delle ragioni a propria difesa.
3. L’impatto sul sistema
La novella legislativa, seppur incidentale e circoscritta a un ambito defini-
to, comporterà dei cambiamenti culturali e istituzionali sui quali non c’è stato
un approfondito esame. Proviamo a tracciare qualche linea di tendenza.
La novità legislativa contribuisce a differenziare nettamente tra disciplina
militare di corpo e disciplina militare di stato. Al di là della permanente validità
della distinzione sul piano normativo, almeno per quel che riguarda le differenti
sanzioni e i relativi procedimenti di accertamento della responsabilità, è eviden-
te che la previsione recentemente introdotta conferma il fondamento degli
assunti tipici del procedimento disciplinare militare, relativamente a quello di
corpo, per il quale la presenza di un legale del libero foro non è prevista e non
rileva. In sintesi, il procedimento disciplinare di corpo, ancora oggi:
➣ attiene esclusivamente allo svolgimento del rapporto gerarchico;
➣ prevede proprie garanzie procedimentali per l’inquisito, ritenute suffi-
cienti e adeguate.
Si tenga conto anche che l’indebita intromissione di un soggetto terzo nel
rapporto gerarchico tra militari, potrebbe rilevarsi anche come illecito discipli-
nare .
(3)
(3) Tar Veneto, Sez. Prima, n. 4599/2003, in www.giustizia-amministrativa.it, confermata in appello
da Cons. Stato, Sez. Quarta, 17 novembre 2009, n. 7144, in www.giustizia-amministrativa.it, in cui
è stata ritenuta legittima una sanzione disciplinare irrogata a un maresciallo che aveva fatto
replicare a una nota a lui indirizzata, in forma “riservata e personale”, dal comandante pro-
vinciale, circa un suo minor rendimento in servizio e con l’auspicio a un maggiore impegno,
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