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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



                  A parte vanno considerati i rapporti tra difensori, interno ed esterno, e i
             loro  differenti  stili,  che  sono  espressione  della  diversa  professionalità.
             Innanzitutto, rileva la differente designazione del difensore militare, che potrà
             riverberare sui rapporti con il legale: una cosa è la scelta da parte dell’inquisito
             sulla base di un rapporto fiduciario, un’altra è la designazione d’ufficio, sempre
             necessaria. Inoltre, al di là delle differenze culturali e professionali che determi-
             nano una diversità di apporti alla difesa, in un caso soprattutto tecnico-giuridi-
             co, nell’altro essenzialmente etico-professionale, la differenza sarà anche accen-
             tuata dalla cornice normativa di obblighi e doveri entro la quale ognuno espli-
             cherà la sua funzione. Il rispetto delle regole deontologiche e professionali per
             l’uno, la perdurante osservanza delle regole della disciplina militare per l’altro.
             Questo diverso atteggiarsi di stili e funzioni professionali tenderà a differenzia-
             re nettamente le posizioni e i ruoli dei due difensori sia con riguardo ai rapporti
             con l’amministrazione procedente, sia - e soprattutto - con riferimento alla per-
             cezione che il militare inquisito avrà della tutela delle ragioni a propria difesa.


             3.  L’impatto sul sistema
                  La novella legislativa, seppur incidentale e circoscritta a un ambito defini-
             to, comporterà dei cambiamenti culturali e istituzionali sui quali non c’è stato
             un approfondito esame. Proviamo a tracciare qualche linea di tendenza.
                  La novità legislativa contribuisce a differenziare nettamente tra disciplina
             militare di corpo e disciplina militare di stato. Al di là della permanente validità
             della distinzione sul piano normativo, almeno per quel che riguarda le differenti
             sanzioni e i relativi procedimenti di accertamento della responsabilità, è eviden-
             te  che  la  previsione  recentemente  introdotta  conferma  il  fondamento  degli
             assunti tipici del procedimento disciplinare militare, relativamente a quello di
             corpo, per il quale la presenza di un legale del libero foro non è prevista e non
             rileva. In sintesi, il procedimento disciplinare di corpo, ancora oggi:
                  ➣ attiene esclusivamente allo svolgimento del rapporto gerarchico;
                  ➣ prevede proprie garanzie procedimentali per l’inquisito, ritenute suffi-
             cienti e adeguate.
                  Si tenga conto anche che l’indebita intromissione di un soggetto terzo nel
             rapporto gerarchico tra militari, potrebbe rilevarsi anche come illecito discipli-
             nare .
                 (3)
             (3)  Tar Veneto, Sez. Prima, n. 4599/2003, in www.giustizia-amministrativa.it, confermata in appello
                  da Cons. Stato, Sez. Quarta, 17 novembre 2009, n. 7144, in www.giustizia-amministrativa.it, in cui
                  è stata ritenuta legittima una sanzione disciplinare irrogata a un maresciallo che aveva fatto
                  replicare a una nota a lui indirizzata, in forma “riservata e personale”, dal comandante pro-
                  vinciale, circa un suo minor rendimento in servizio e con l’auspicio a un maggiore impegno,

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