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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE



                  È  da  evidenziare,  tuttavia,  che  se  in  più  di  una  occasione  la  Suprema
             Corte, ai fini della decisione, non ha ritenuto di attribuire rilevanza al bene della
             dignità sia in casi di insubordinazione sia di ingiuria ad inferiore, (richiamando,
             peraltro, elementi che la riforma del 1985 aveva espunto dalle fattispecie di cui
             trattasi, quali il decoro o la reputazione ) in altri casi non ha mancato di darvi,
                                                  (6)
             anche se in modo sintetico, decisivo risalto.
                  In proposito può essere esemplificativamente ricordata la sentenza della
             Prima Sezione n. 7919/2018, pronunciata in data 21 novembre 2017 (dep. 19
             febbraio  2018)  che,  nel  dichiarare  manifestamente  infondata  la  questione  di
             legittimità costituzionale dell’art. 196, comma 2 c.p.m.p., sollevata nell’ambito
             del procedimento, dopo aver richiamato le pronunce n. 17830 del 10 gennaio
             2017 (dep. 7 aprile 2017) della medesima Sezione e della Corte Costituzionale
             n. 215 del 27 settembre 2017 (dep. 12 ottobre 2017) , si esprime nei termini
                                                                (7)
             che seguono: «In particolare, la fattispecie criminosa è volta a tutelare sia il
             patrimonio morale della persona sia il bene indisponibile della disciplina milita-
             re. Vi sono, pertanto, elementi specializzanti, rappresentati dalla qualità perso-
             nale dell’offeso, che deve essere un militare di grado inferiore rispetto all’agente
             collocato in posizione di supremazia nell’organizzazione gerarchica dell’istitu-
             zione  di  appartenenza.  Tali  elementi  esigono  un  più  rigoroso  rispetto  della
             dignità di ciascun militare, mentre vi è una pluralità di beni giuridici lesi; sicché,
             la medesima espressione volgare e sgradevole, pur essendo corrente nel lin-
             guaggio comune e, come tale, consentita dal costume sociale nelle relazioni tra
             pari, assume specifico rilievo illecito per il suo contenuto dispregiativo e deni-
             gratorio, quando sia rivolta dal superiore all’inferiore gerarchico».
                  In conclusione, a nostro avviso, il valore fondamentale della dignità merita
             di  essere  più  attentamente  considerato  e  valorizzato  nell’inquadramento  del
             bene giuridico tutelato dalle particolari fattispecie di ingiuria oggetto di queste
             righe, anche per definirne i peculiari ed emblematici contorni che può assumere
             in un contesto così particolare e delicato quale quello militare.



             (6)  A puro titolo di esempio si vedano le seguenti pronunce, scaricabili dal sito della Cassazione:
                  sentenza n. 974/2018, pronunciata in data 8 novembre 2016, dep. 12 gennaio 2018, URL:
                  http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snp
                  en&id=./20180112/snpen@s10@a2018@n00974@tS.clean.pdf.
                  ordinanza n. 7957/2019, ud. 25 ottobre 2018, dep. 21 febbraio 2019, URL: http://www.ital-
                  giure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190
                  221/snpen@s70@a2019@n07957@tO.clean.pdf.
             (7)  Tale decisione del Giudice delle Leggi in realtà si riferisce all’art. 226 c.p.m.p., di cui è stata
                  affermata la piena compatibilità con i principi costituzionali, anche a seguito dell’abrogazione
                  del reato di ingiuria di cui all’art. 594 c.p. ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Per un
                  commento  si  rinvia  a:  G  MAZZI:  Il  reato  di  ingiuria  tra  militari  supera  l’esame  della  Corte
                  Costituzionale, in RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, n. 4/2017, pagg. 165 e ss.

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