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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
È da evidenziare, tuttavia, che se in più di una occasione la Suprema
Corte, ai fini della decisione, non ha ritenuto di attribuire rilevanza al bene della
dignità sia in casi di insubordinazione sia di ingiuria ad inferiore, (richiamando,
peraltro, elementi che la riforma del 1985 aveva espunto dalle fattispecie di cui
trattasi, quali il decoro o la reputazione ) in altri casi non ha mancato di darvi,
(6)
anche se in modo sintetico, decisivo risalto.
In proposito può essere esemplificativamente ricordata la sentenza della
Prima Sezione n. 7919/2018, pronunciata in data 21 novembre 2017 (dep. 19
febbraio 2018) che, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 196, comma 2 c.p.m.p., sollevata nell’ambito
del procedimento, dopo aver richiamato le pronunce n. 17830 del 10 gennaio
2017 (dep. 7 aprile 2017) della medesima Sezione e della Corte Costituzionale
n. 215 del 27 settembre 2017 (dep. 12 ottobre 2017) , si esprime nei termini
(7)
che seguono: «In particolare, la fattispecie criminosa è volta a tutelare sia il
patrimonio morale della persona sia il bene indisponibile della disciplina milita-
re. Vi sono, pertanto, elementi specializzanti, rappresentati dalla qualità perso-
nale dell’offeso, che deve essere un militare di grado inferiore rispetto all’agente
collocato in posizione di supremazia nell’organizzazione gerarchica dell’istitu-
zione di appartenenza. Tali elementi esigono un più rigoroso rispetto della
dignità di ciascun militare, mentre vi è una pluralità di beni giuridici lesi; sicché,
la medesima espressione volgare e sgradevole, pur essendo corrente nel lin-
guaggio comune e, come tale, consentita dal costume sociale nelle relazioni tra
pari, assume specifico rilievo illecito per il suo contenuto dispregiativo e deni-
gratorio, quando sia rivolta dal superiore all’inferiore gerarchico».
In conclusione, a nostro avviso, il valore fondamentale della dignità merita
di essere più attentamente considerato e valorizzato nell’inquadramento del
bene giuridico tutelato dalle particolari fattispecie di ingiuria oggetto di queste
righe, anche per definirne i peculiari ed emblematici contorni che può assumere
in un contesto così particolare e delicato quale quello militare.
(6) A puro titolo di esempio si vedano le seguenti pronunce, scaricabili dal sito della Cassazione:
sentenza n. 974/2018, pronunciata in data 8 novembre 2016, dep. 12 gennaio 2018, URL:
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snp
en&id=./20180112/snpen@s10@a2018@n00974@tS.clean.pdf.
ordinanza n. 7957/2019, ud. 25 ottobre 2018, dep. 21 febbraio 2019, URL: http://www.ital-
giure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190
221/snpen@s70@a2019@n07957@tO.clean.pdf.
(7) Tale decisione del Giudice delle Leggi in realtà si riferisce all’art. 226 c.p.m.p., di cui è stata
affermata la piena compatibilità con i principi costituzionali, anche a seguito dell’abrogazione
del reato di ingiuria di cui all’art. 594 c.p. ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Per un
commento si rinvia a: G MAZZI: Il reato di ingiuria tra militari supera l’esame della Corte
Costituzionale, in RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, n. 4/2017, pagg. 165 e ss.
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