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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE



                  Alla “relativizzazione” del potere di emanazione di ordini, inevitabilmente
             confinato, quindi, all’interno dell’area degli interessi legati al servizio e alle esi-
             genze della disciplina militare, fa da coerente cornice l’attuale conformazione
             del  rapporto  gerarchico  nell’aspetto  che  abbiamo  definito,  con  la  seconda
             endiadi, statico-strutturale.
                  Quest’ultimo attiene al profilo dei rapporti interpersonali tra soggetti col-
             locati su diverse posizioni all’interno della scala gerarchica, rapporti la cui cor-
             rettezza viene ad essere tutelata in maniera particolare dalle fattispecie di reato
             qualificate come insubordinazione o abuso di autorità, a seconda che la violazio-
             ne si esplichi contro un superiore in grado o contro un inferiore. Avendo parlato
             di  conformazione  “attuale”  del  rapporto  gerarchico,  prima  di  proseguire  nel
             discorso è opportuno ricordare che nell’impianto originario dei codici penali
             militari, varati come noto in un contesto pre-costituzionale, la particolare tutela
             del rapporto interpersonale tra militari di grado diverso trovava attuazione a pre-
             scindere dalla cornice disciplinare o di servizio all’interno della quale veniva a
             collocarsi la condotta offensiva. Peraltro, la normativa si presentava gravemente
             sbilanciata in quanto era prevista una tutela fortemente differenziata a seconda
             della  collocazione  gerarchica  dell’offeso,  ritenendosi  il  fatto  molto  più  grave
             qualora il soggetto passivo fosse un superiore e, in particolar modo, un ufficiale.
                  Solo a seguito dell’approvazione delle Norme di principio sulla disciplina
             militare (Legge 11 luglio 1978, n. 382) e di due fondamentali interventi della
             Corte Costituzionale, adottati con le sentenze n. 103 del 20 maggio 1982 e 102
             del 19 febbraio 1985, si è pervenuti alla riforma varata con la Legge 26 novem-
             bre 1985, n. 689, che ha trasformato l’originario impianto codicistico, conferen-
             dogli un’impronta che fosse in linea con i fondamentali valori costituzionali
             legati ai diritti della persona. Di particolare importanza, nella ridefinizione delle
             fattispecie, sono state la previsione, ai fini della loro applicazione, di precisi pre-
             supposti di non estraneità del fatto al servizio o alla disciplina ; l’eliminazione,
                                                                        (1)
             nella dosimetria della pena, della distinzione tra gli ufficiali e le altre categorie
             di  militari  e  l’omologazione  sanzionatoria  dei  reati  di  insubordinazione  e  di
             abuso di autorità, prima fortemente asimmetrica nel prevedere pene estrema-
             mente più gravi quando il reato veniva commesso a danno di un superiore .
                                                                                     (2)
             (1)  In proposito fondamentali sono le prescrizioni dell’art. 199 c.p.m.p. nella sua nuova formu-
                  lazione, che fissano i presupposti di applicabilità delle fattispecie di insubordinazione e abuso
                  di autorità.
             (2)  L’art. 189 puniva indifferentemente la minaccia e l’ingiuria con pene che andavano da tre a
                  sette anni di reclusione militare se la persona offesa era un ufficiale e da uno a cinque anni se
                  era un sottufficiale. L’art. 196, invece, puniva le stesse condotte commesse contro un inferiore
                  con una pena fino a sei mesi di reclusione militare. Attualmente, quando ricorre l’applicabilità
                  dei reati di insubordinazione o di abuso di autorità, la minaccia è punita in entrambi i casi con
                  la reclusione militare da uno a tre anni e l’ingiuria con la reclusione militare fino a due anni.

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