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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
Alla “relativizzazione” del potere di emanazione di ordini, inevitabilmente
confinato, quindi, all’interno dell’area degli interessi legati al servizio e alle esi-
genze della disciplina militare, fa da coerente cornice l’attuale conformazione
del rapporto gerarchico nell’aspetto che abbiamo definito, con la seconda
endiadi, statico-strutturale.
Quest’ultimo attiene al profilo dei rapporti interpersonali tra soggetti col-
locati su diverse posizioni all’interno della scala gerarchica, rapporti la cui cor-
rettezza viene ad essere tutelata in maniera particolare dalle fattispecie di reato
qualificate come insubordinazione o abuso di autorità, a seconda che la violazio-
ne si esplichi contro un superiore in grado o contro un inferiore. Avendo parlato
di conformazione “attuale” del rapporto gerarchico, prima di proseguire nel
discorso è opportuno ricordare che nell’impianto originario dei codici penali
militari, varati come noto in un contesto pre-costituzionale, la particolare tutela
del rapporto interpersonale tra militari di grado diverso trovava attuazione a pre-
scindere dalla cornice disciplinare o di servizio all’interno della quale veniva a
collocarsi la condotta offensiva. Peraltro, la normativa si presentava gravemente
sbilanciata in quanto era prevista una tutela fortemente differenziata a seconda
della collocazione gerarchica dell’offeso, ritenendosi il fatto molto più grave
qualora il soggetto passivo fosse un superiore e, in particolar modo, un ufficiale.
Solo a seguito dell’approvazione delle Norme di principio sulla disciplina
militare (Legge 11 luglio 1978, n. 382) e di due fondamentali interventi della
Corte Costituzionale, adottati con le sentenze n. 103 del 20 maggio 1982 e 102
del 19 febbraio 1985, si è pervenuti alla riforma varata con la Legge 26 novem-
bre 1985, n. 689, che ha trasformato l’originario impianto codicistico, conferen-
dogli un’impronta che fosse in linea con i fondamentali valori costituzionali
legati ai diritti della persona. Di particolare importanza, nella ridefinizione delle
fattispecie, sono state la previsione, ai fini della loro applicazione, di precisi pre-
supposti di non estraneità del fatto al servizio o alla disciplina ; l’eliminazione,
(1)
nella dosimetria della pena, della distinzione tra gli ufficiali e le altre categorie
di militari e l’omologazione sanzionatoria dei reati di insubordinazione e di
abuso di autorità, prima fortemente asimmetrica nel prevedere pene estrema-
mente più gravi quando il reato veniva commesso a danno di un superiore .
(2)
(1) In proposito fondamentali sono le prescrizioni dell’art. 199 c.p.m.p. nella sua nuova formu-
lazione, che fissano i presupposti di applicabilità delle fattispecie di insubordinazione e abuso
di autorità.
(2) L’art. 189 puniva indifferentemente la minaccia e l’ingiuria con pene che andavano da tre a
sette anni di reclusione militare se la persona offesa era un ufficiale e da uno a cinque anni se
era un sottufficiale. L’art. 196, invece, puniva le stesse condotte commesse contro un inferiore
con una pena fino a sei mesi di reclusione militare. Attualmente, quando ricorre l’applicabilità
dei reati di insubordinazione o di abuso di autorità, la minaccia è punita in entrambi i casi con
la reclusione militare da uno a tre anni e l’ingiuria con la reclusione militare fino a due anni.
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