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L’INSUBORDINAZIONE E L’ABUSO DI AUTORITÀ MEDIANTE INGIURIA
Passando allo specifico oggetto di queste brevi riflessioni, può osservarsi
che un non trascurabile rilievo, nel contesto dell’articolata riforma di cui si è
detto, deve essere riconosciuto anche alla completa riscrittura delle condotte di
insubordinazione con ingiuria e ingiuria ad inferiore.
Nella sua configurazione originaria, l’ingiuria rivolta contro un superiore
era punita a titolo di offesa all’onore, al prestigio o alla reputazione del soggetto
passivo, marcando in tal modo una sensibile differenza rispetto non solo alla
condotta tipica prevista per il reato base, ossia quello commesso tra militari di
pari grado di cui all’art. 226 c.p.m.p., in cui è punita l’offesa all’onore o al deco-
ro, sulla falsariga del reato di cui all’art. 594 c.p. (ora abrogato), ma anche rispet-
to al reato di ingiuria ad inferiore, anch’esso del tutto simile alle fattispecie
comuni.
È evidente che il legislatore del 1941 aveva una visione del rapporto gerar-
chico in chiave quasi esclusivamente monodirezionale; infatti, ad una esasperata
tutela della figura del superiore in grado corrispondeva una ben scarsa conside-
razione delle prerogative degli inferiori, rispetto ai quali le condotte illecite del
superiore, pur qualificate come abuso di autorità, non trovavano risposte sanzio-
natorie significativamente più gravi di quelle previste per le fattispecie comuni.
La riforma del 1985, discostandosi in modo radicale dalla visione del rap-
porto gerarchico proprio dell’epoca e della contingenza storica in cui avevano
visto la luce i codici penali militari (non si dimentichi che ci si trovava in guerra
e sotto un regime di stampo autoritario), appare come decisamente ispirata a
dare al rapporto gerarchico una tutela che ponga al centro la persona del mili-
tare, nella sua particolare condizione di soggetto inserito all’interno di una cate-
na gerarchica, i cui vincoli, sia in termini di responsabilità di comando che di
obblighi di obbedienza, vanno interpretati senza compromettere i diritti fonda-
mentali propri di un regime democratico, che ha chiaramente collocato sulla sua
base costituzionale, mediante il disposto dell’art. 52, anche le Forze armate.
Da ciò la necessità di un più equilibrato bilanciamento tra le violazioni in
senso ascendente e quelle in senso discendente, che non vuol dire appiattimen-
to delle posizioni e compromissione delle prerogative connesse con la superio-
rità in grado, bensì riconoscimento del valore strumentale e non assoluto della
gerarchia, che deve esplicarsi nel pieno rispetto della persona, a prescindere dal
grado rivestito.
In tale contesto, uno dei punti qualificanti della predetta riforma è stata l’in-
troduzione, nella descrizione sia della condotta di insubordinazione con ingiuria
sia di quella di ingiuria ad inferiore, di fianco all’onore e al prestigio , di un con-
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cetto del tutto nuovo ed originale nello scenario penalistico: la dignità.
(3) Si noti che la tutela del prestigio è stata riconosciuta anche per l’offeso inferiore in grado.
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