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L’INSUBORDINAZIONE E L’ABUSO DI AUTORITÀ MEDIANTE INGIURIA



                     Passando allo specifico oggetto di queste brevi riflessioni, può osservarsi
               che un non trascurabile rilievo, nel contesto dell’articolata riforma di cui si è
               detto, deve essere riconosciuto anche alla completa riscrittura delle condotte di
               insubordinazione con ingiuria e ingiuria ad inferiore.
                     Nella sua configurazione originaria, l’ingiuria rivolta contro un superiore
               era punita a titolo di offesa all’onore, al prestigio o alla reputazione del soggetto
               passivo, marcando in tal modo una sensibile differenza rispetto non solo alla
               condotta tipica prevista per il reato base, ossia quello commesso tra militari di
               pari grado di cui all’art. 226 c.p.m.p., in cui è punita l’offesa all’onore o al deco-
               ro, sulla falsariga del reato di cui all’art. 594 c.p. (ora abrogato), ma anche rispet-
               to  al  reato  di  ingiuria  ad  inferiore,  anch’esso  del  tutto  simile  alle  fattispecie
               comuni.
                     È evidente che il legislatore del 1941 aveva una visione del rapporto gerar-
               chico in chiave quasi esclusivamente monodirezionale; infatti, ad una esasperata
               tutela della figura del superiore in grado corrispondeva una ben scarsa conside-
               razione delle prerogative degli inferiori, rispetto ai quali le condotte illecite del
               superiore, pur qualificate come abuso di autorità, non trovavano risposte sanzio-
               natorie significativamente più gravi di quelle previste per le fattispecie comuni.
                     La riforma del 1985, discostandosi in modo radicale dalla visione del rap-
               porto gerarchico proprio dell’epoca e della contingenza storica in cui avevano
               visto la luce i codici penali militari (non si dimentichi che ci si trovava in guerra
               e sotto un regime di stampo autoritario), appare come decisamente ispirata a
               dare al rapporto gerarchico una tutela che ponga al centro la persona del mili-
               tare, nella sua particolare condizione di soggetto inserito all’interno di una cate-
               na gerarchica, i cui vincoli, sia in termini di responsabilità di comando che di
               obblighi di obbedienza, vanno interpretati senza compromettere i diritti fonda-
               mentali propri di un regime democratico, che ha chiaramente collocato sulla sua
               base costituzionale, mediante il disposto dell’art. 52, anche le Forze armate.
                     Da ciò la necessità di un più equilibrato bilanciamento tra le violazioni in
               senso ascendente e quelle in senso discendente, che non vuol dire appiattimen-
               to delle posizioni e compromissione delle prerogative connesse con la superio-
               rità in grado, bensì riconoscimento del valore strumentale e non assoluto della
               gerarchia, che deve esplicarsi nel pieno rispetto della persona, a prescindere dal
               grado rivestito.
                     In tale contesto, uno dei punti qualificanti della predetta riforma è stata l’in-
               troduzione, nella descrizione sia della condotta di insubordinazione con ingiuria
               sia di quella di ingiuria ad inferiore, di fianco all’onore e al prestigio , di un con-
                                                                               (3)
               cetto del tutto nuovo ed originale nello scenario penalistico: la dignità.

               (3)   Si noti che la tutela del prestigio è stata riconosciuta anche per l’offeso inferiore in grado.

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