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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



                  Molte proposte sono venute meno a seguito del parere del Consiglio di
             Stato, n. 2857 del 2019 .
                                   (1)
                  La modifica in argomento - invece - è stata proposta in sede di esame par-
             lamentare dello schema di decreto legislativo. In particolare, la IV Commissione
             permanente (difesa) della Camera dei Deputati, nell’esprimere parere favorevo-
             le ha formulato alcune condizioni, tra le quali: «12) sia prevista la possibilità che
             nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito possa farsi assistere, a
             proprie spese, anche da un avvocato del libero foro» .
                                                               (2)


             2.  L’impatto sul procedimento
                  La  norma  costituisce  una  novità  assoluta  nell’ambito  dei  procedimenti
             disciplinari militari, sino ad ora chiusi ad apporti esterni, nella considerazione
             che il procedimento:
                  ➣ attenesse  esclusivamente  allo  svolgimento  del  rapporto  gerarchico,  ai
             sensi dell’art. 715, comma 2, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in
             materia di ordinamento militare (TUROM), di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90,
             per il quale il militare è tenuto sempre ad osservare la via gerarchica nelle rela-
             zioni di servizio e disciplinari;
                  ➣ nel suo corretto svolgersi, fosse sufficientemente garantito con la pre-
             senza di un militare difensore che assiste il militare inquisito per tutte le fasi
             procedimentali.
                  Il  procedimento  disciplinare,  in  sintesi,  ha  sempre  riprodotto  -  con  le
             opportune norme di garanzia - il sistema di relazioni gerarchiche fondato sulla
             subordinazione e sul rispetto di determinate regole, anche formali. Non a caso
             lo stesso militare difensore è soggetto a determinati limiti ed obblighi, tra cui,
             in particolare:
                  ➣ non essere di grado superiore a quello del presidente della commissione
             (art. 1370, comma 3, lett. a), COM);
                  ➣ non essere superiore gerarchico alle cui dipendenze il militare inquisito ha
             prestato servizio allorché ha commesso i fatti che hanno determinato il procedi-
             mento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trova alla data di con-
             vocazione della commissione di disciplina (art. 1380, comma 3, lett. h), COM).
                  In questo contesto - nel tempo - l’assistenza di un legale del libero foro
             potrebbe cambiare dal punto di vista, non solo formale, la natura del procedi-
             mento e la sua dinamica interna.
             (1)  Cons. Stato, sez. atti normativi, 13 novembre 2019, n. 2857/2019, in www.giustizia-amministrativa.it.
             (2)  Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari - Difesa (IV), mercoledì 11 dicem-
                  bre 2019, pag. 72.

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