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L’ASSISTENZA DEL LEGALE NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DI STATO



                     Innanzitutto, è necessario delineare le esatte coordinate normative dell’im-
               portante novità, in quanto:
                     ➣ la  stessa  riguarda  esclusivamente  i  procedimenti  disciplinari  di  stato,
               rimanendo esclusi - a contrario - i procedimenti disciplinari di corpo;
                     ➣ il legale si aggiunge, non sostituisce, il militare difensore, per cui nel pro-
               cedimento  considerato  l’inquisito  può  essere  assistito  da  due  difensori,  uno
               interno e l’altro esterno;
                     ➣ l’assistenza del legale è meramente facoltativa e dipenderà da una libera
               scelta del singolo inquisito, secondo una sua personale valutazione;
                     ➣ l’assistenza è un onere economico che grava interamente sull’inquisito,
               senza possibilità di esperire l’eventuale rimborso delle spese legali.
                     I procedimenti disciplinari di stato sono quelli che attingono i loro speci-
               fici riferimenti normativi nelle sezioni I e II del capo IV del titolo VIII del libro
               IV COM. Sono così definiti perché possono portare all’irrogazione di sanzioni
               disciplinari di stato (art. 1357 COM); sanzioni che hanno rilevanza sul grado,
               che condensa la posizione di stato giuridico dell’interessato, o sul servizio, con
               effetti sospensivi dello stesso o - addirittura - interruttivi.
                     Il legale del libero foro rappresenta una garanzia in più per l’inquisito che
               vede le proprie posizioni giuridiche soggettive maggiormente tutelate nell’am-
               bito del procedimento. In effetti, il previsto tecnicismo procedurale, il compo-
               sito quadro normativo di riferimento (che comprende anche la l. 7 agosto 1990,
               n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
               diritto di accesso ai documenti amministrativi, se non anche il D.P.R. 10 gennaio
               1957, n. 3, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
               impiegati civili dello Stato) e la copiosa elaborazione giurisprudenziale nello
               specifico settore hanno reso la materia del procedimento disciplinare di stato
               particolarmente specialistica e complessa dal punto di vista giuridico.
                     In questo contesto, gli effetti che si possono immaginare nel medio-lungo
               periodo sono i seguenti:
                     ➣ “professionalizzazione” delle figure principali del procedimento di stato
               (ufficiale inquirente, difensori militari, componenti delle commissioni di disci-
               plina);
                     ➣ sempre  più  progressiva  separazione  e/o  distinzione  tra  funzione  di
               accusa disciplinare e di difesa e funzione giudicante, che dovrà costantemente
               garantire terzietà e imparzialità;
                     ➣ ricorso frequente al legale del libero foro, almeno sino a quando l’am-
               ministrazione non vorrà garantire un difensore interno altamente preparato e
               orientato alle specifiche funzioni.



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