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L’ASSISTENZA DEL LEGALE NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DI STATO
Innanzitutto, è necessario delineare le esatte coordinate normative dell’im-
portante novità, in quanto:
➣ la stessa riguarda esclusivamente i procedimenti disciplinari di stato,
rimanendo esclusi - a contrario - i procedimenti disciplinari di corpo;
➣ il legale si aggiunge, non sostituisce, il militare difensore, per cui nel pro-
cedimento considerato l’inquisito può essere assistito da due difensori, uno
interno e l’altro esterno;
➣ l’assistenza del legale è meramente facoltativa e dipenderà da una libera
scelta del singolo inquisito, secondo una sua personale valutazione;
➣ l’assistenza è un onere economico che grava interamente sull’inquisito,
senza possibilità di esperire l’eventuale rimborso delle spese legali.
I procedimenti disciplinari di stato sono quelli che attingono i loro speci-
fici riferimenti normativi nelle sezioni I e II del capo IV del titolo VIII del libro
IV COM. Sono così definiti perché possono portare all’irrogazione di sanzioni
disciplinari di stato (art. 1357 COM); sanzioni che hanno rilevanza sul grado,
che condensa la posizione di stato giuridico dell’interessato, o sul servizio, con
effetti sospensivi dello stesso o - addirittura - interruttivi.
Il legale del libero foro rappresenta una garanzia in più per l’inquisito che
vede le proprie posizioni giuridiche soggettive maggiormente tutelate nell’am-
bito del procedimento. In effetti, il previsto tecnicismo procedurale, il compo-
sito quadro normativo di riferimento (che comprende anche la l. 7 agosto 1990,
n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, se non anche il D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato) e la copiosa elaborazione giurisprudenziale nello
specifico settore hanno reso la materia del procedimento disciplinare di stato
particolarmente specialistica e complessa dal punto di vista giuridico.
In questo contesto, gli effetti che si possono immaginare nel medio-lungo
periodo sono i seguenti:
➣ “professionalizzazione” delle figure principali del procedimento di stato
(ufficiale inquirente, difensori militari, componenti delle commissioni di disci-
plina);
➣ sempre più progressiva separazione e/o distinzione tra funzione di
accusa disciplinare e di difesa e funzione giudicante, che dovrà costantemente
garantire terzietà e imparzialità;
➣ ricorso frequente al legale del libero foro, almeno sino a quando l’am-
ministrazione non vorrà garantire un difensore interno altamente preparato e
orientato alle specifiche funzioni.
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