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L’INSUBORDINAZIONE E L’ABUSO DI AUTORITÀ MEDIANTE INGIURIA



                     E ancora: «... la fattispecie delineata dall’art. 189, secondo comma, cod.
               pen. mil. pace [tutela] tanto la dignità e l’onore del “superiore” quanto l’integrità
               e l’effettività del rapporto gerarchico, funzionale al mantenimento della discipli-
               na e della compattezza delle forze armate». Tali argomentazioni, pur nella indi-
               scutibile correttezza dell’asserzione circa la palese sussistenza dell’offesa, sem-
               brano per un verso attribuire al profilo della lesione del prestigio del superiore
               (in quanto portatore dell’autorità di grado e della funzione di comando) un
               peso determinante ai fini del riconoscimento del reato nel caso di specie e, per
               altro verso, relegare soprattutto il concetto di dignità in una posizione quasi
               ancillare, fino al punto di farlo apparire quasi irrilevante ai fini della definizione
               della tipicità della fattispecie, nella quale la superiorità in grado della persona
               offesa diviene la cifra che caratterizza la nozione stessa di prestigio.
                     Questi aspetti che traspaiono dalla lettura della sentenza in parola vanno sicu-
               ramente  inquadrati  nel  contesto  di  esigenze  motivazionali  volte  a  rimarcare  gli
               aspetti più pregnanti della condotta lesiva, e perciò probabilmente non meritano di
               essere più di tanto enfatizzati, tenuto conto che il caso riguardava in modo specifico
               un’ipotesi di insubordinazione e, pertanto, il Supremo Collegio pragmaticamente
               non  poteva  che  fare  particolare  riferimento  alla  posizione  di  sovraordinazione
               gerarchica della persona offesa, ritenendo necessario, ai fini della decisione, prestare
               particolare attenzione all’offesa al prestigio, piuttosto che alla dignità. Resta, tuttavia,
               il fatto che, ancora nel 2020, alcune tra le più significative novità introdotte dalla
               riforma  del  1985  non  sono  state  adeguatamente  recepite  dalla  giurisprudenza.
               Risulta necessario, quindi, ribadire come sia di oggettiva evidenza che nell’attuale
               assetto normativo il collegamento del concetto di prestigio alle sole prerogative
               della superiorità in grado, pur potendo rivelarsi utile a fini descrittivi per l’inquadra-
               mento del caso concreto, non pare più sostenibile se coniugato in termini assoluti,
               dovendosi ritenere acquisito che esso attiene anche alla posizione del subordinato
               rispetto alle condotte del superiore e, pertanto, si pone come bene-valore riferibile
               a tutti i rapporti tra soggetti di grado diverso. In questa prospettiva, l’inserimento,
               ad opera del legislatore del 1985, della dignità come oggetto di tutela sia del supe-
               riore sia dell’inferiore in grado, tanto peculiare da essere rinvenibile nello scenario
               penalistico solo nelle speciali fattispecie di ingiuria previste dagli artt. 189 e 196
               c.p.m.p., costituisce, anche ai fini di un corretto inquadramento del concetto di pre-
               stigio, un elemento fondamentale nella definizione del bene giuridico protetto dalle
               norme in questione, tale da spostare il fuoco della particolare tutela assicurata al rap-
               porto gerarchico dalla figura del superiore in grado, vista come incarnazione asso-
               luta del dovere di soggezione ricadente sull’inferiore, verso la dinamica relazionale
               finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali del servizio con modalità
               idonee ad assicurare la salvaguardia del bene primario della dignità della persona.


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