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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE



                  Si tratta di un bene-valore che si rinviene soprattutto nelle norme di rango
             costituzionale o nelle solenni dichiarazioni a livello internazionale o sovranazio-
             nale in tema di diritti dell’uomo .
                                           (4)
                  Per quanto qui di interesse, più che il suo valore descrittivo, va apprezzato,
             all’interno delle norme precettive a tutela del rapporto gerarchico, il suo portato
             simbolico, che si pone quasi come chiave di lettura del potenziale offensivo delle
             condotte  qualificabili  come  ingiuriose,  nelle  quali  vanno  riconosciute  non  solo
             quelle caratterizzate dall’uso di espressioni comunemente apprezzate come lesive
             dell’onore, ma anche quelle che offendono l’interlocutore nelle sue prerogative di
             soggetto in armi, inserito in una struttura gerarchica da cui derivano peculiari oneri
             e responsabilità le quali, a prescindere dal grado rivestito, non possono comportare
             alcun affievolimento dei diritti fondamentali legati alla personalità umana.
                  Per  entrare  più  nel  concreto,  una  recentissima  pronuncia  della  Prima
             Sezione della Corte di Cassazione, in data 19 febbraio 2020, n. 12313  può
                                                                                  (5)
             porsi come utile spunto di riflessione, per comprendere come vi sia ancora del
             cammino da percorrere non solo nella ricerca del senso giuridico di tale espres-
             sione, collocata all’interno di una norma precettiva, ma a volte persino perché
             ad essa sia attribuito adeguato riconoscimento.
                  Si tratta di una pronuncia che, pur avendo ad oggetto, tra l’altro, espres-
             sioni inequivocabilmente ingiuriose rivolte da un sergente ad un maresciallo
             (non tieni le p...), rimarca la necessità di una tutela particolare per il prestigio del
             superiore nell’atto di esercitare le proprie funzioni sovraordinate. Nel procedere
             a siffatta considerazione, il Supremo Collegio sembra, però, collocare i concetti
             di dignità ed onore in una posizione diversa e per certi versi più arretrata, rispet-
             to al prestigio, che invece viene posto, nel novero degli specifici obiettivi di tute-
             la della fattispecie, in primo piano ai fini dell’affermazione di responsabilità.
                  Si legge, infatti, nella motivazione: «Nel reato militare di insubordinazione
             con ingiuria, integra l’offesa all’onore e al prestigio ogni atto o parola di disprez-
             zo verso il superiore gerarchico nonché l’uso di tono arrogante (che nel diritto
             comune non viene preso in considerazione), perché contrari alle esigenze della
             disciplina militare, per la quale il soggetto di grado più elevato deve essere tute-
             lato, non solo nell’espressione della sua personalità umana, ma anche nell’ascen-
             dente morale di cui ha bisogno per un degno esercizio dell’autorità del grado e
             della funzione di comando».
             (4)  A  puro  titolo  di  esempio  si  ricordano:  l’art.  3  della  nostra  Costituzione;  l’art.  1  della
                  Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (ONU, 10 dicembre 1948); preambolo al Protocollo
                  addizionale n. 13 alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; art. 1 della Carta dei Diritti
                  Fondamentali dell’Unione Europea (che ha la peculiarità di indicarla come valore in sé).
             (5)  Il  testo  integrale  della  sentenza  può  essere  scaricato  dal  sito  della  Cassazione,  URL:
                  http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snp
                  en&id=./20200416/snpen@s10@a2020@n12313@tS.clean.pdf.

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