Page 83 - Rassegna 2020-1
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LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LE INDICAZIONI SULLE MODALITÀ IN DEROGA
                       AL REGIME ORDINARIO PER AFFRONTARE L’EMERGENZA COVID-19



               sistema di gestione dei rifiuti urbani e speciali si è trovato ad affrontare. Si legge
               che: “L’emergenza sanitaria nazionale connessa all’infezione da virus SARS-
               Cov-2  sta  determinando  problematiche  nel  settore  dei  rifiuti,  in  particolar
               modo nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, dei fanghi generati dal trattamento
               delle acque reflue, nonché per i rifiuti prodotti dagli impianti produttivi. Le pro-
               blematiche sono prevalentemente legate ad una carenza di possibili destinazioni
               per specifiche tipologie di rifiuti, attualmente non gestite sul territorio nazionale
               per l’assenza di una specifica dotazione impiantistica e, nel caso dei rifiuti urba-
               ni, a difficoltà organizzative e logistiche, in parte dovute alla deviazione di alcu-
               ni flussi dalla raccolta differenziata a quella indifferenziata e, in parte, alle diffi-
               coltà delle aziende nella formazione del personale e nella dotazione dei neces-
               sari dispositivi di protezione individuale. Tali difficoltà sono acuite dalla neces-
               sità di dover garantire il regolare svolgimento dei servizi di pubblica utilità ine-
               renti alla raccolta dei rifiuti e alla relativa corretta gestione”.
                     Partendo da queste problematiche sollevate dal SNPA e dagli operatori di
               settore, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è
               intervenuto con una Circolare del 27 marzo 2020 - a cura del Dipartimento per
               la transizione ecologica e gli investimenti verdi - con la quale sono state date
               delle indicazioni per affrontare le criticità nella gestione dei rifiuti per effetto
               dell’emergenza COVID-19.
                     La Direttiva si rivolge, in particolare, alle Regioni ed alle Province autono-
               me  che  ritengano  di  scegliere  lo  strumento  dell’ordinanza  contingibile  ed
               urgente  ex  art.  191  D.Lgs.  n.  152/2006   per  disciplinare  forme  speciali  di
                                                        (4)
               gestione dei rifiuti sul proprio territorio.
                     In particolare, le misure suggerite per affrontare questo momento emer-
               genziale sono finalizzate - da una parte - a prevedere una maggiore capacità di
               stoccaggio non solo presso gli impianti di gestione rifiuti, ma anche nei depositi


               (4)   Art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi): 1. Ferme
                     restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicu-
                     rezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all’articolo
                     5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile,
                     qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pub-
                     blica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regio-
                     nale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle
                     rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo
                     a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto,
                     comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un
                     elevato  livello  di  tutela  della  salute  e  dell’ambiente.  Dette  ordinanze  sono  comunicate  al
                     Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
                     del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della
                     regione e all’autorità d’ambito di cui all’articolo 201 entro tre giorni dall’emissione ed hanno
                     efficacia per un periodo non superiore a sei mesi (…).

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