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DOTTRINA
data” (dati relativi agli abbonati), “access data” (dati relativi agli accessi), “tran-
sactional data” (dati relativi alle operazioni) e “content data” (dati relativi al
contenuto) . L’art. 4 stabilisce le autorità nazionali competenti a emanare gli
(61)
ordini europei in esame: giudici, pubblici ministeri e, a determinate condizioni,
anche “qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che,
nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento
penale e sia competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del
diritto nazionale”. Altrettanto chiara la formulazione relativa ai destinatari:
entrambi gli ordini possono essere notificati ai prestatori di servizi di comuni-
cazione elettronica, ai gestori di social networks, ai mercati online, ad altri presta-
tori di servizi di hosting e ai fornitori di infrastrutture internet quali l’indirizzo
IP e registri di nomi di dominio , o ai loro rappresentanti legali, se esistenti.
(62)
Il pacchetto di intervento presentato dalla Commissione europea è stato
completato da una proposta di Direttiva , fondata sugli articoli 53 e 62 TFUE,
(63)
tesa a risolvere la situazione di incertezza e frammentazione normativa in cui
attualmente operano i service provider e le autorità nazionali. Questa ruota attorno
all’obbligo, posto in capo agli Stati membri, di provvedere affinché alcune cate-
gorie di providers (che offrono servizi nell’UE, anche laddove la loro sede centrale
sia allocata in un Paese terzo) nominino almeno un rappresentante legale, com-
petente per la ricezione, il rispetto e l’esecuzione delle decisioni e degli ordini
emessi dalle autorità nazionali ai fini dell’acquisizione di prove penali.
c. Collaborazione giudiziaria transnazionale e cultura condivisa sulla cyber-security
Come acclarato fin qui, la natura dei reati informatici che si manifesta in modo
trasversale tanto nelle condotte quanto negli effetti, ha aperto un dibattito complesso
sulla giurisdizione (di competenza degli Stati nazionali o dell’UE) al loro contrasto.
(64)
(61) Gli ordini per la produzione di dati relativi agli abbonati o agli accessi possono essere emessi
per qualsiasi reato, mentre quelli per la produzione di dati relativi alle operazioni o al conte-
nuto possono essere emessi solo per reati punibili nello Stato di emissione con una pena
detentiva della durata massima di almeno tre anni, o per specifici reati precisati nella proposta
e se vi è un collegamento specifico con gli strumenti elettronici e i reati rientranti nel campo
di applicazione della direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo.
(62) Ritorna qui subito in mente la problematica già riscontrata nel caso “Occhionero” relativa
alla whois privacy.
(63) Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme armonizzate
sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove nei procedimenti penali,
COM (2018) 226, scaricabile da https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid
=1527520933051&uri=CELEX:52018PC0226.
(64) Tanto le autorità giudiziarie quanto lo jus puniendi rappresentano elementi imprescindibili del
potere sovrano statale: la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in campo
europeo è stata in concreto osteggiata su talune materie proprio in virtù di una perdita di
“sovranità nazionale”. Allo stato attuale, è pacifico ritenere che la cooperazione giudiziaria sia
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