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DOTTRINA



                  Per garantire la correttezza delle operazioni compiute c’è chi ha suggerito
             di predisporre un documento, firmato digitalmente ad ogni successiva modifi-
             ca, sul quale descrivere tutte le attività eseguite a partire dall’istante di inocula-
             zione del trojan. Altra parte della dottrina si è spinta, invece, a proporre un disci-
             plinare tecnico in grado di regolamentare in modo onnicomprensivo tanto la
             certificazione di affidabilità dello strumento, quanto le verifiche sui metodi di
             acquisizione e conservazione del patrimonio informativo captato.

             b. Collaborazione degli “internet service providers” (IPS) e degli altri gestori di servizi connessi
                  Le società  che gestiscono l’accesso alla rete rappresentano degli attori
                            (56)
             strategici di primo piano nella lotta ai cyber-crimes, nella misura in cui dispongono
             dei registri che permettono di conoscere (o di risalire a) gli utenti che hanno
             avuto accesso alle reti, gli orari e la durata dei collegamenti. La cosiddetta data
             retention è stata oggetto di recente novella all’interno della legge del 20 novem-
             bre  2017,  n.  167,  “Disposizioni  per  l’adempimento  degli  obblighi  derivanti
             dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017”: questa
             all’art. 24 ha introdotto l’obbligo, in capo agli operatori telefonici, di conservare
             i dati del proprio traffico telefonico e telematico per settantadue mesi .
                                                                                (57)
                  Il legislatore ha così esteso in maniera significativa le tempistiche già pre-
             viste, per finalità di accertamento e repressione dei reati, dall’art. 132 del Codice
             in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) in merito alla con-
             servazione dei dati del traffico telefonico (ventiquattro mesi), del traffico tele-
             matico (dodici mesi) e delle chiamate senza risposta (trenta giorni) .
                                                                             (58)
             (56)  Gli “internet service providers” vengono formalmente chiamati “fornitori di servizi in internet”
                  dalla Direttiva 2000/31/CE, in ragione del ruolo cardine espletato nella rete poiché fornisco-
                  no tutti quei servizi necessari al completo utilizzo delle funzioni del web (fra cui la fornitura
                  dell’accesso a internet, la concessione di spazi telematici o di caselle di posta elettronica) senza
                  tuttavia giocare un ruolo attivo nella creazione delle informazioni e dei contenuti trasmessi.
             (57)  Il termine dei settantadue mesi è stato introdotto anche a seguito delle audizioni parlamentari
                  della Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, in occasione delle quali è stato indicato
                  nella conservazione più a lungo termine dei dati del traffico telefonico e telematico uno stru-
                  mento ulteriore per prevenire e contrastare il terrorismo. Tuttavia, c’è chi ha fatto notare che
                  tempistiche così prolungate trovano ben poche analogie in altri Stati Membri, rappresentando
                  un unicum a rischio di incompatibilità con quanto statuito dalla Corte di Giustizia che, nella
                  sentenza dell’8 aprile 2014 (cause riunite C-293/12 e C-594/12 “Digital Rights Ireland”) aveva
                  annullato la Direttiva 2006/24/CE nella parte in cui stabiliva un termine di conservazione dei
                  dati compreso tra i sei e i ventiquattro mesi. Secondo la Corte, infatti, tale direttiva determi-
                  nava un’ingerenza particolarmente grave nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata
                  ed alla protezione dei dati personali e, quindi, si poneva in contrasto con il principio di pro-
                  porzionalità in quanto non limitava i suddetti diritti a quanto strettamente necessario.
             (58)  Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
                  alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
                  27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
                  dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

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