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SICUREZZA INFORMATICA E NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO PENALE
La legge è stata approvata con la finalità di contrasto e prevenzione della cri-
minalità e di lotta al terrorismo, indicando espressamente a tale riguardo un “anco-
raggio” di rango comunitario con l’art. 20 della Direttiva UE 2017/541, ai sensi del
quale gli Stati Membri adottano le misure necessarie per assicurare efficaci stru-
menti per l’indagine e l’esercizio dell’azione penale contro i reati legati al terrori-
smo. Inoltre, all’interno del dibattito sulle regole procedurali condivise (o da con-
dividere) in ambito comunitario, particolare importanza rileva la questione relativa
alla circolazione delle “prove elettroniche”, affrontata con la proposta (presentata
il 17 aprile 2018) di Regolamento relativo agli ordini europei di produzione (OPE)
e di conservazione (OCE) di prove elettroniche in materia penale . Il documento
(59)
finale mira a regolare i casi e i modi in cui le autorità nazionali possono rivolgersi
direttamente ai service providers che operano nello spazio di libertà, sicurezza e giu-
stizia dell’UE (anche se la loro sede centrale è allocata in un Paese terzo), per otte-
nere o far conservare il materiale probatorio digitale di cui necessitano .
(60)
L’Unione ha quindi deciso di puntare sulla cooperazione diretta tra sog-
getti pubblici e fornitori di servizi internet, manifestando oltretutto il proposito
di stabilire un corposo apparato di garanzie processuali, volte ad assicurare il
pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti nella procedura. Nel
contesto della proposta di Regolamento, per prove elettroniche si intendono “le
prove conservate in formato elettronico dal prestatore di servizi o per suo
conto al momento della ricezione del certificato di ordine europeo di produzio-
ne o di conservazione, consistenti nei dati conservati relativi agli abbonati, agli
accessi, alle operazioni o al contenuto”: si parla nello specifico di “subscriber
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”, in vigore dal 19 settembre 2018, non è
intervenuto significativamente in merito ai tempi ed i modi della “data retention”, che per-
tanto permangono invariate.
(59) Scaricabile dal sito https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:
52018PC0225. Di particolare interesse la giustificazione addotta circa il metodo seguito dalla
Commissione, che ha portato alla decisione di presentare una proposta di Regolamento al
fine di istituire gli OPE e OCE, non utilizzando lo strumento della Direttiva (fondato sulla
stessa base giuridica dell’art. 82, par. 1, TFUE) come aveva invece fatto nel 2014 per l’OEI
(ordine europeo di indagine penale): si legge testualmente nel documento che “poiché la pro-
posta riguarda procedure transfrontaliere, per le quali sono necessarie norme uniformi, non
occorre lasciare un margine agli Stati membri per recepirle. Il regolamento è direttamente
applicabile, offre chiarezza e maggiore certezza giuridica e consente di evitare interpretazioni
divergenti negli Stati membri e altri problemi di recepimento incontrati dalle decisioni qua-
dro sul riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie”. Un atto self-exe-
cuting dunque per sanare a priori le potenziali controversie nel recepimento, da parte degli
Stati nazionali, delle decisioni comunitarie in materia processuale penale.
(60) Il considerando 9 della proposta di Regolamento afferma che “occorre pertanto presentare
un quadro giuridico europeo in materia di prove elettroniche che imponga ai prestatori di
servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dello strumento di rispondere direttamente
alle autorità, senza che sia necessario l’intervento di un’autorità giudiziaria nello Stato mem-
bro del prestatore di servizio”.
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