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DOTTRINA
oppure se integri una prova atipica (come ritenuto… dalla già evocata sentenza
Virruso); ovvero, ancora, richieda un provvedimento di perquisizione e seque-
stro (senza dire, per incidens, da una parte che i dati captati potrebbero essere
sottoposti a sequestro, dall’altra che i provvedimenti di perquisizione e seque-
stro sono stati adottati, ma hanno sortito nullo o scarso esito per il comporta-
mento ostruzionistico dei due fratelli che hanno fatto in modo - Giulio
Occhionero grazie anche ad un sofisticato sistema di videosorveglianza dell’abi-
tazione - di bloccare abilmente il funzionamento delle loro apparecchiature
elettroniche, rifiutandosi poi, nell’esercizio del diritto di difesa, di fornire le rela-
tive password di accesso)”.
L’irrilevanza della questione, infine, secondo la Corte è derivata anche da
un’altra ragione. Il ricorrente, infatti, non ha ottemperato all’onere di “precisare,
in ossequio al principio di specificità delle impugnazioni , quali dei dati captati
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tramite trojan fossero eventualmente colpiti dalla sanzione dell’inutilizzabilità e,
vieppiù, chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato,
sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato”.
Spettava dunque all’indagato specificare quali dei dati captati “staticamen-
ad una casella gestita da un provider estero”. In motivazione la Corte ha precisato che il
ricorso a tale tecnica non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali
in quanto, in tal modo, tutta l’attività d’intercettazione viene interamente compiuta nel terri-
torio italiano, né dell’art. 8 della CEDU come interpretato dalla sentenza della Corte EDU
nel caso Capriotti c. Italia);
- “i messaggi di posta elettronica non inviati dall’utente, ma salvati nella cartella “bozze” del
proprio account o in apposito spazio virtuale (come Dropbox o Google Drive), accessibili solo
digitando nome utente e password, costituiscono dei documenti informatici, ai sensi dell’art.
234 c.p.p., che possono essere sequestrati nel luogo ove avviene l’accesso da parte dell’utente
attraverso l’inserimento della password, indipendentemente dalla localizzazione all’estero del
provider, dovendosi escludere che si tratti di corrispondenza, soggetta alla disciplina di cui
all’art. 254 c.p.p., o di dati informatici detenuti dal provider, sequestrabili nell’ambito della pro-
cedura prevista dall’art. 254-bis c.p.p.”.
(49) Sentenza Sez. U, n. 23868 del 23 aprile 2009, FRUCI, Rv. 243416: “in tema di ricorso per
Cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena
l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio
e chiarirne altresì l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da poter-
sene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato”. Sulla stessa lunghezza
d’onda la pronuncia Sez. U, n. 39061 del 16 luglio 2009, DE IORIO, Rv. 244328: “non com-
pete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano
cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste,
in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della
parte interessata rappresentare adeguatamente”. Infine, a partire dalla sentenza Sez. Quinta,
n. 37694 del 15 luglio 2008 - depositata il 3 ottobre 2008, RIZZO, Rv. 241300: “qualora venga
eccepita in sede di legittimità l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, è onere della
parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l’atto asse-
ritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente
acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in
copia nel giudizio di Cassazione (fattispecie relativa al ricorso ex art. 311 c.p.p.)”.
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