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DOTTRINA



             oppure se integri una prova atipica (come ritenuto… dalla già evocata sentenza
             Virruso); ovvero, ancora, richieda un provvedimento di perquisizione e seque-
             stro (senza dire, per incidens, da una parte che i dati captati potrebbero essere
             sottoposti a sequestro, dall’altra che i provvedimenti di perquisizione e seque-
             stro sono stati adottati, ma hanno sortito nullo o scarso esito per il comporta-
             mento  ostruzionistico  dei  due  fratelli  che  hanno  fatto  in  modo  -  Giulio
             Occhionero grazie anche ad un sofisticato sistema di videosorveglianza dell’abi-
             tazione  -  di  bloccare  abilmente  il  funzionamento  delle  loro  apparecchiature
             elettroniche, rifiutandosi poi, nell’esercizio del diritto di difesa, di fornire le rela-
             tive password di accesso)”.
                  L’irrilevanza della questione, infine, secondo la Corte è derivata anche da
             un’altra ragione. Il ricorrente, infatti, non ha ottemperato all’onere di “precisare,
             in ossequio al principio di specificità delle impugnazioni , quali dei dati captati
                                                                  (49)
             tramite trojan fossero eventualmente colpiti dalla sanzione dell’inutilizzabilità e,
             vieppiù, chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato,
             sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato”.
                  Spettava dunque all’indagato specificare quali dei dati captati “staticamen-


                  ad una casella gestita da un provider estero”. In motivazione la Corte ha precisato che il
                  ricorso a tale tecnica non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali
                  in quanto, in tal modo, tutta l’attività d’intercettazione viene interamente compiuta nel terri-
                  torio italiano, né dell’art. 8 della CEDU come interpretato dalla sentenza della Corte EDU
                  nel caso Capriotti c. Italia);
                  - “i messaggi di posta elettronica non inviati dall’utente, ma salvati nella cartella “bozze” del
                  proprio account o in apposito spazio virtuale (come Dropbox o Google Drive), accessibili solo
                  digitando nome utente e password, costituiscono dei documenti informatici, ai sensi dell’art.
                  234 c.p.p., che possono essere sequestrati nel luogo ove avviene l’accesso da parte dell’utente
                  attraverso l’inserimento della password, indipendentemente dalla localizzazione all’estero del
                  provider, dovendosi escludere che si tratti di corrispondenza, soggetta alla disciplina di cui
                  all’art. 254 c.p.p., o di dati informatici detenuti dal provider, sequestrabili nell’ambito della pro-
                  cedura prevista dall’art. 254-bis c.p.p.”.
             (49)  Sentenza Sez. U, n. 23868 del 23 aprile 2009, FRUCI, Rv. 243416: “in tema di ricorso per
                  Cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena
                  l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio
                  e chiarirne altresì l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da poter-
                  sene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato”. Sulla stessa lunghezza
                  d’onda la pronuncia Sez. U, n. 39061 del 16 luglio 2009, DE IORIO, Rv. 244328: “non com-
                  pete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano
                  cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste,
                  in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della
                  parte interessata rappresentare adeguatamente”. Infine, a partire dalla sentenza Sez. Quinta,
                  n. 37694 del 15 luglio 2008 - depositata il 3 ottobre 2008, RIZZO, Rv. 241300: “qualora venga
                  eccepita in sede di legittimità l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, è onere della
                  parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l’atto asse-
                  ritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente
                  acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in
                  copia nel giudizio di Cassazione (fattispecie relativa al ricorso ex art. 311 c.p.p.)”.

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