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SICUREZZA INFORMATICA E NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO PENALE



               te” sul suo pc fossero inutilizzabili e quanto pesassero sull’insieme degli indizi:
               “ciò  in  quanto,  nella  specie,  le  intercettazioni  telematiche  costituiscono  una
               parte della provvista indiziaria che ha giustificato l’applicazione agli indagati
               della misura cautelare coercitiva”.


               4. Conclusioni
                     La vicenda “Occhionero” rappresenta qualcosa di molto più di un sempli-
               ce caso giudiziario, riverberandosi in essa una delle testimonianze più esaustive
               di quanto l’uso spregiudicato delle moderne tecnologie informatiche costituisca
               una minaccia attuale, estesa e di difficile contenimento dal punto di vista giuri-
               dico-normativo, stante la difficoltà degli addetti ai lavori nel rimanere ancorati
               ai vertiginosi sviluppi che, periodicamente, investono gli strumenti e le modalità
               d’accesso al cyber-spazio .
                                      (50)
                     Non è un caso che la continua crescita dei crimini informatici nel pano-
               rama nazionale sia legata anche alla bassa soglia di rischio associata alla com-
               missione del reato, specie se paragonata agli alti guadagni che ne possono deri-
               vare. Per questa ragione da più parti si invoca l’equiparazione delle categorie
               più sensibili di informazioni trasmesse online alla stregua di “materie prime”
               essenziali per il funzionamento di una nazione e la sua competitività interna-
               zionale . Se è vero, come è vero, che la sicurezza (specie quella informatica)
                      (51)
               costituisce un processo e non un prodotto, è lecito allora chiedersi come si inse-
               risca il diritto in questo perimetro.
                     Come già emerso anche nei paragrafi precedenti, i reati informatici per
               definizione agiscono su dati e programmi elettronici, intangibili e paragonabili
               a componenti logiche di un dispositivo elettronico più complesso. In virtù di
               ciò, vengono a mancare le categorizzazioni tradizionali a cui tendenzialmente
               afferiscono le più frequenti ipotesi di reato, sollevando rilevanti questioni in
               merito all’ordinamento giuridico ed alla sua adattabilità alla natura dei cyber-cri-
               mes. Non solo, le stesse percezioni dei diritti e dei beni giuridici da tutelare ne
               vengono lentamente ma irrevocabilmente modificate .
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               (50)  La continua evoluzione delle tecnologie porta ad una conseguente metamorfosi dei crimini
                     da disciplinare, che si contrappone alla natura della legislazione, sempre piuttosto rigida e
                     pertanto difficile da modificare tempestivamente.
               (51)  Vedasi ad esempio FALLETTA P., MENSI M., Il diritto del Web. Casi e materiali, Padova, CEDAM,
                     2015, pagg. 292-293.
               (52)  “I concetti di individuo, identità, libertà, spazio, tempo e riservatezza su cui era basata l’età
                     umanistica” non possono più essere considerati come in passato, ma dovranno essere “adat-
                     tati in modo del tutto innovativo nell’attuale periodo storico” (CUOMO L., RAZZANTE R., La
                     disciplina dei reati informatici, pag. 2, Giappichelli, Torino, 2009).

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