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DOTTRINA
Nell’era dell’interconnessione e della comunicazione globale attraverso la
rete e qualsiasi strumento di comunicazione mobile, il concetto di “sistema
informatico” è passato da una concezione privata (domicilio informatico indi-
viduale) ad una “dimensione pubblica” : all’interesse del singolo si affianca
(53)
quello di natura collettiva, mirato a garantire che l’accesso ai sistemi informatici
ed alla stessa rete avvenga per finalità lecite e in modo tale da salvaguardare la
sicurezza degli utenti.
In quest’alveo si collocano tutta una serie di riforme legislative in fieri,
volte ad integrare e rafforzare quanto già sancito dalle normative vigenti, nel-
l’ottica di consentire alla magistratura e alle Forze dell’ordine di affrontare ade-
guatamente la minaccia asimmetrica degli attacchi cyber, pur nel rispetto delle
garanzie difensive costituzionalmente previste.
Cercherò, per ovvie ragioni di sintesi, di tratteggiare ora i caratteri salienti
delle principali tematiche in cantiere.
a. Uso dei captatori informatici per le indagini
Né la recente sentenza “Scurato”, né il legislatore nell’ultima riforma
“Orlando” hanno affrontato la vexata quaestio relativa al perdurarsi dell’assen-
(54)
za di direttive riguardanti le attività di ricerca probatoria che possono essere
svolte mediante l’uso del captatore, ma che siano distinte dall’intercettazione di
comunicazioni tra persone presenti.
(53) L’area di intersezione fra dimensione individuale e collettiva del bene tutelato è costituita
dall’interesse a non subire indebite interferenze nella sfera di rispetto e disponibilità degli
“spazi informatici”, indipendentemente dalla qualità (natura) o dalla quantità di dati e infor-
mazioni, nonché dalla natura o dimensione dello spazio informatico di pertinenza di uno o
più soggetti “titolari”, ovvero dal potere di determinare, in sé, il “destino” di tali aree infor-
matiche in cui si manifesta la personalità umana. Tale concezione è molto vicina alla defini-
zione del diritto di autodeterminazione informativa che traspare dalla corrente giurispruden-
za costituzionale tedesca.
(54) La cui entrata in vigore è stata, peraltro, rinviata già tre volte nel corso dell’ultimo anno,
rispettivamente con:
- Legge di bilancio per l’anno 2019 (n. 145/2018) che, all’art. 1, comma 1139, lett. a, dispo-
ne l’estensione della proroga, già fissata al 31 marzo 2019 dal D.L. 91/2018, fino al 31
luglio 2019 per le novità della “riforma Orlando” ex artt. 4, 5 e 7 eccezion fatta per:
• l’inserimento nel codice penale del delitto di diffusione di riprese e registrazioni
fraudolente;
• la semplificazione dei presupposti per disporre le intercettazioni nei procedimenti
per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione quando tali reati
siano puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a cinque anni (ex art 6),
poi modificati con la legge n. 3 del 9 gennaio 2019 “Spazza-corrotti”, in vigore dal
31 gennaio 2019;
- D.L. 14 giugno 2019, n. 53, “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubbli-
ca” (noto come decreto “Sicurezza Bis”), che ha ulteriormente rinviato l’entrata in vigore
dei suddetti articoli al 1° gennaio 2020.
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