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TÉCHNE E PRIVACY
Attenzione recentemente ribadita anche in seno alle istituzioni europee, le
quali hanno definito - al primo considerando della Direttiva n. 680 del 2016,
recepita nell’ordinamento interno con D.Lgs. n. 51 del 2018 - la protezione dei
dati personali “un diritto fondamentale” .
(28)
A tal proposito, con riferimento alle attività investigative che possono
implicare interferenze con il diritto alla privacy - in particolare, il recente svi-
luppo di quelle svolte tramite inoculazione di trojan -, la CEDU ha stabilito
(29)
tale “captazione occulta di dati riservati” nei procedimenti penali sia regolata
“da norme di legge conoscibili e prevedibili”, in grado di “conseguire un
bilanciamento proporzionato fra i valori in gioco” ed evitando “abusi di
potere” .
(30)
Conseguenza di ciò, lo strutturale squilibrio tra le numerose esigenze in
campo delinea un quadro ictu oculi foriero di conflittualità; un duello che va ben
oltre l’ordinario agone tra giuristi. La riflessione, in considerazione della rico-
nosciuta portata delle conseguenze di simili tematiche, ha coinvolto esperti,
addetti ai lavori, politici, commentatori e governanti fino ad approdare sugli
scranni del Parlamento, polarizzando l’opinione pubblica, divisa tra pulsioni
securitarie e istanze liberali.
Uno strabismo cognitivo degno del bipensiero orwelliano, che suonerebbe
più o meno così: Security is Freedom, o viceversa .
(31)
Strasburgo è una nozione ampia, non soggetta ad una definizione esaustiva che comprende
l’integrità fisica e morale della persona e può, dunque, includere numerosi aspetti dell’identità
di un individuo”.
(28) Dir. (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la deci-
sione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, al considerando n. 1: “La protezione delle per-
sone fisiche con riguardo al trattamento di dati di carattere personale è un diritto fondamen-
tale. (…)”.
(29) A. TESTAGUZZA, Intercettazione 2. Trojan, in TRECCANI, Enciclopedia, Diritto online (2017):
“software in grado di memorizzare files esistenti nella memoria di un personal computer e di
registrare in tempo reale tutti quelli elaborandi” (http://www.treccani.it/enciclopedia/inter-
cettazione-telefonica-2-trojan_%28Diritto-on-line%29/), consultato il 6 agosto 2019. E
ancora, con riferimento al “captatore informatico”, M. TORRE, Il virus di Stato nel diritto vivente
tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali: “software, o più precisamente, (…) malware
che, una volta installato (furtivamente) all’interno di un determinato sistema informatico tar-
get, consente ad un centro remoto di comando di prenderne il controllo, sia in termini di
download sia in termini di upload di dati e informazioni di natura digitale”. Cfr., tra le altre,
sent. “Virruso” (Cass. pen., 14 ottobre 2009, n. 16556).
(30) M. DANIELE, Contrasto al terrorismo e captatori informatici, RIV. DIR. PROC., 2017, 2, pag. 393
(commento alla normativa), il quale indica il confronto con C. dir. Uomo, Grande Camera,
4 dicembre 2015, Roman Zakharov c. Russia, pagg. 227 s.
(31) Riprendendo il noto motto dell’Ingsoc: “War is Peace, Freedom is Slavery, Ignorance is Strength”,
in G. ORWELL, 1984, cit.
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