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DOTTRINA



                  La direttiva si propone precisamente, in primo luogo, di migliorare la tute-
             la dei dati personali degli individui quando i loro dati siano elaborati dalla auto-
             rità deputate all’accertamento di reati e alla loro repressione.
                  Persegue in secondo luogo lo scopo di rafforzare la cooperazione nella
             lotta contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera nell’UE consentendo
             alla polizia e alle autorità di giustizia penale nei paesi dell’UE di scambiarsi le
             informazioni necessarie per le indagini in modo più efficiente ed efficace.
                  Le norme contenute nella direttiva si applicano ai trattamenti di dati, di cui
             siano titolari persone fisiche, interamente o parzialmente automatizzati di dati
             personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un
             archivio o destinati a figurarvi, con l’esclusione dei trattamenti relativi ad attività
             che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (art. 2).
                  La direttiva richiede inoltre che i dati raccolti dalle autorità di polizia siano
             trattati in modo lecito (liceità da misurare, secondo quanto stabilito dall’art. 8,
             sulla necessità effettiva di eseguire un compito dell’autorità) e corretto; siano
             raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in linea con tali
             finalità; siano adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le
             quali sono trattati; siano esatti e, quando necessario, aggiornati; siano conservati
             in  una  forma  che  consenta  l’identificazione  degli  interessati  per  un  arco  di
             tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
             siano infine adeguatamente protetti, compresa la protezione da trattamenti non
             autorizzati o illeciti (art. 4). I Paesi dell’UE devono stabilire dei termini per la
             cancellazione dei dati personali o per un esame periodico della necessità di con-
             servare tali dati (art. 5). La normativa europea impone poi che le autorità di poli-
             zia operino una distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di interes-
             sati, ovvero tra le persone per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che
             abbiano commesso o stiano per commettere un reato, le persone condannate
             per un reato, le vittime di reato o le persone che alcuni fatti autorizzano a con-
             siderare potenziali vittime di reato, altri soggetti, tra cui potenziali testimoni
             (art. 6). Devono inoltre essere distinti i dati fondati su fatti da quelli fondati su
             valutazioni personali (art. 7).
                  Proseguendo con l’individuazione dei punti essenziali del documento nor-
             mativo in esame, le persone fisiche hanno il diritto, ai sensi dell’art. 12, di rice-
             vere alcune informazioni dai titolari del trattamento, tra cui il nome e i dati di
             contatto dell’autorità competente che decide le finalità e le modalità del tratta-
             mento dei dati; la motivazione del trattamento; il diritto di presentare un recla-
             mo presso un’autorità di vigilanza e i dati di contatto dell’autorità; l’esistenza del
             diritto di richiedere l’accesso e la rettifica o la cancellazione dei propri dati per-
             sonali, e il diritto di limitare il trattamento dei propri dati personali.


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