Page 69 - Rassegna 2019-4
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TÉCHNE E PRIVACY



                     Le autorità nazionali, similmente a quanto detto a proposito del regola-
               mento n. 679/2016/UE, sono tenute ad adottare le misure tecniche e organiz-
               zative idonee a garantire un livello di sicurezza per i dati personali che sia ade-
               guato al rischio (art. 19 ss.).
                     In caso di trattamento dei dati automatizzato, devono essere predisposte
               apposite misure, tra cui negare alle persone non autorizzate l’accesso alle attrez-
               zature utilizzate per il trattamento, impedire la lettura, la copia, la modifica o
               rimozione non autorizzata dei supporti dei dati, impedire che i dati personali
               siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali conservati siano visio-
               nati, modificati o cancellati senza autorizzazione.
                     La  direttiva,  come  già  detto,  sostituisce  la  decisione  quadro
               2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della coo-
               perazione giudiziaria e di polizia in materia penale ed è entrata in vigore il 6
               maggio 2018.









































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