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TÉCHNE E PRIVACY
Le autorità nazionali, similmente a quanto detto a proposito del regola-
mento n. 679/2016/UE, sono tenute ad adottare le misure tecniche e organiz-
zative idonee a garantire un livello di sicurezza per i dati personali che sia ade-
guato al rischio (art. 19 ss.).
In caso di trattamento dei dati automatizzato, devono essere predisposte
apposite misure, tra cui negare alle persone non autorizzate l’accesso alle attrez-
zature utilizzate per il trattamento, impedire la lettura, la copia, la modifica o
rimozione non autorizzata dei supporti dei dati, impedire che i dati personali
siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali conservati siano visio-
nati, modificati o cancellati senza autorizzazione.
La direttiva, come già detto, sostituisce la decisione quadro
2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della coo-
perazione giudiziaria e di polizia in materia penale ed è entrata in vigore il 6
maggio 2018.
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