Page 66 - Rassegna 2019-4
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DOTTRINA



                  La disciplina in tema di privacy coinvolge all’evidenza i più diversi settori
             della società, dalla sanità all’istruzione e alla difesa e ognuno di esse richiede
             diversi bilanciamenti .
                                (35)
                  In questa sede interessa brevemente individuare le novità apportate dal
             regolamento citato e, di seguito, dalla direttiva n. 680/2016/UE , relativa al
                                                                            (36)
             trattamento di dati personali da parte delle autorità di polizia e delle autorità di
             giustizia penale.
                  Elencate le diverse basi di liceità del trattamento (art. 6) - che sono date,
             come in passato, dal consenso dell’interessato, dalla necessità di eseguire un
             contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure contrattuali adot-
             tate su richiesta dello stesso, dalla necessità di adempiere un obbligo legale, di
             salvaguardare gli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica, dalla
             necessità di svolgere un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio
             di pubblici poteri, di cui è investito il titolare del trattamento, o, infine, dal per-
             seguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento di terzi, a condi-
             zione che non prevalgono i diritti e gli interessi dell’interessato - il regolamento
             subordina a requisiti stringenti la base di liceità del consenso, che si dice dover
             essere innanzitutto revocabile ed esplicito, anche se non necessariamente reso
             in forma scritta (art. 7) e, con riguardo a quello prestato dai minori di anni sedi-
             ci, dovere essere prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genito-
             riale (art. 8).
                  Condizione del consenso esplicito è però la comunicazione, da parte del
             titolare  del  trattamento,  di  una  informativa  rispettosa  dei  contenuti  di  cui
             all’art. 13. L’informativa deve quindi indicare, tra le altre cose, le modalità del
             trattamento, il titolare del trattamento ed eventualmente (quando nominato)
             del responsabile del trattamento dei dati personali , gli eventuali destinatari
                                                              (37)
             dei dati personali e, ove possibile, l’intenzione del titolare del trattamento di
             trasferire i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione interna-
             zionale .
                   (38)
             (35)  Con specifico riguardo al bilanciamento tra diritti fondamentali nel caso in cui siano coinvolti
                  interessi pubblici si veda G. CAGGIANO, Il bilanciamento tra diritti fondamentali e finalità di sicurez-
                  za in materia di conservazione dei dati personali da parte dei fornitori di servizi di comunicazione, in RIV.
                  DIR. MED., 2018, II.
             (36)  In Gazz. Uff. n. 119 del 4 maggio 2016. Si veda in particolare il commento di M. C.
                  MARIOTTINI, Il pacchetto di riforma della commissione europea in materia di protezione dei dati
                  personali, cit.
             (37)  Sulla distinzione tra la figura del titolare e del responsabile del trattamento si veda il contri-
                  buto di D. MARCELLO, Responsabilità e corresponsabilità nel trattamento dei dati personali, in giusti-
                  ziacivile.com, n. 9 del 2018.
             (38)  In proposito si segnala il saggio di S. CRESPI, Il trasferimento dei dati personali UE in Stati
                  terzi: dall’apporodo sicuro allo scudo UE/USA per la “privacy”, in DIR. PUBB. COMP., 2016, III,
                  pagg. 687 ss.

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