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DOTTRINA
Segue, in una prospettiva diagonalmente opposta l’art. 112 Cost., che
pone in capo al pubblico ministero l’obbligo di perseguire i reati - pertanto,
com’è evidente, anche comprimendo talune libertà parimenti di rango costitu-
zionale al fine di non svuotare di senso l’esercizio dell’azione penale - accom-
pagnato, infine, dall’art. 21 Cost. che, sancendo per tutti il diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero, presuppone - conditio sine qua non - una conside-
razione essenziale: si può manifestare liberamente il proprio pensiero, innanzi-
tutto, se si ha un pensiero libero. Un pensiero, dunque, scaturito dall’analisi
razionalmente orientata di informazioni vere e complete, per quanto possibile.
Da ciò consegue, naturaliter, il primo corollario della libertà in esame: il diritto
di informare e di informarsi/essere informati - il “diritto di cronaca” .
(25)
Ai citati articoli, tuttavia, sottendono insidiose antinomie fondamentali
che esigono una riflessione più approfondita, soprattutto nel ricomporre l’evi-
dente conflitto tra gli interessi in gioco: la protezione dei diritti dei cittadini, la
garanzia di un adeguata libertà di cronaca e, al contempo, la funzione repressiva
delle condotte illecite. Infatti, da un lato, il già richiamato art. 15 della Carta
costituzionale pone una doppia riserva - di legge e di giurisdizione - a tutela
della libertà e della segretezza delle comunicazioni: esse sono, precisamente,
inviolabili.
Dall’altro, come anticipato poc’anzi, abbiamo l’art. 112 Cost. - fondamento
del principio di obbligatorietà dell’azione penale - e, contestualmente, l’art. 21 Cost.
sul quale si erige la libera manifestazione del pensiero, la cui naturale progenie
è il richiamato diritto di cronaca. Il modello nazionale, inoltre, va letto alla luce
del più ampio panorama europeo. La Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo, in particolare, ha espressamente indicato - nell’enumerare i diritti e
le libertà fondamentali - il diritto alla privacy, così formulandolo: “ogni persona
ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio
e della propria corrispondenza” .
(26)
Una fattispecie volutamente onnivora, che ingloba al suo interno tutte le
sfaccettature che possono più generalmente ricomporsi sotto l’espressione
“vita privata” .
(27)
(25) M. FRANZONI, Privacy, cit., dove si riporta: “Corte di Cassazione (sez. un., 27 maggio 1999,
n. 318) e in particolare in quella della terza sezione civile, n. 5658 del 9 giugno 1998, nelle
quali si afferma che il diritto di cronaca prevale sul diritto alla privacy se i fatti sono veri, di
interesse pubblico e se sono esposti in forma corretta, non maliziosa, e la notizia presenti
una propria utilità sociale”.
(26) Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), art. 8, c.1.
(27) M. G. PUTATURO DONATI, Il diritto al rispetto della «vita privata e familiare» di cui all’art. 8 della
CEDU, nell’interpretazione della Corte Edu: il rilievo del detto principio sul piano del diritto internazio-
nale e su quello del diritto interno, in EUROPEANRIGHT.EU, 15 febbraio 2015, 3, (http://www.euro-
peanrights.eu/public/commenti/Commento_Putaturo.pdf), consultato il 5 agosto 2019.
Così prosegue: “la nozione di «vita privata» elaborata dalla giurisprudenza della Corte di
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