Page 62 - Rassegna 2019-4
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DOTTRINA



                  Segue,  in  una  prospettiva  diagonalmente  opposta  l’art.  112  Cost.,  che
             pone in capo al pubblico ministero l’obbligo di perseguire i reati - pertanto,
             com’è evidente, anche comprimendo talune libertà parimenti di rango costitu-
             zionale al fine di non svuotare di senso l’esercizio dell’azione penale - accom-
             pagnato, infine, dall’art. 21 Cost. che, sancendo per tutti il diritto di manifestare
             liberamente il proprio pensiero, presuppone - conditio sine qua non - una conside-
             razione essenziale: si può manifestare liberamente il proprio pensiero, innanzi-
             tutto, se si ha un pensiero libero. Un pensiero, dunque, scaturito dall’analisi
             razionalmente orientata di informazioni vere e complete, per quanto possibile.
             Da ciò consegue, naturaliter, il primo corollario della libertà in esame: il diritto
             di informare e di informarsi/essere informati - il “diritto di cronaca” .
                                                                               (25)
                  Ai  citati  articoli,  tuttavia,  sottendono  insidiose  antinomie  fondamentali
             che esigono una riflessione più approfondita, soprattutto nel ricomporre l’evi-
             dente conflitto tra gli interessi in gioco: la protezione dei diritti dei cittadini, la
             garanzia di un adeguata libertà di cronaca e, al contempo, la funzione repressiva
             delle condotte illecite. Infatti, da un lato, il già richiamato art. 15 della Carta
             costituzionale pone una doppia riserva - di legge e di giurisdizione - a tutela
             della libertà e della segretezza delle comunicazioni: esse sono, precisamente,
             inviolabili.
                  Dall’altro, come anticipato poc’anzi, abbiamo l’art. 112 Cost. - fondamento
             del principio di obbligatorietà dell’azione penale - e, contestualmente, l’art. 21 Cost.
             sul quale si erige la libera manifestazione del pensiero, la cui naturale progenie
             è il richiamato diritto di cronaca. Il modello nazionale, inoltre, va letto alla luce
             del  più  ampio  panorama  europeo.  La  Convenzione  Europea  dei  Diritti
             dell’Uomo, in particolare, ha espressamente indicato - nell’enumerare i diritti e
             le libertà fondamentali - il diritto alla privacy, così formulandolo: “ogni persona
             ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio
             e della propria corrispondenza” .
                                           (26)
                  Una fattispecie volutamente onnivora, che ingloba al suo interno tutte le
             sfaccettature  che  possono  più  generalmente  ricomporsi  sotto  l’espressione
             “vita privata” .
                         (27)
             (25)  M. FRANZONI, Privacy, cit., dove si riporta: “Corte di Cassazione (sez. un., 27 maggio 1999,
                  n. 318) e in particolare in quella della terza sezione civile, n. 5658 del 9 giugno 1998, nelle
                  quali si afferma che il diritto di cronaca prevale sul diritto alla privacy se i fatti sono veri, di
                  interesse pubblico e se sono esposti in forma corretta, non maliziosa, e la notizia presenti
                  una propria utilità sociale”.
             (26)  Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), art. 8, c.1.
             (27)  M. G. PUTATURO DONATI, Il diritto al rispetto della «vita privata e familiare» di cui all’art. 8 della
                  CEDU, nell’interpretazione della Corte Edu: il rilievo del detto principio sul piano del diritto internazio-
                  nale e su quello del diritto interno, in EUROPEANRIGHT.EU, 15 febbraio 2015, 3, (http://www.euro-
                  peanrights.eu/public/commenti/Commento_Putaturo.pdf),  consultato  il  5  agosto  2019.
                  Così prosegue: “la nozione di «vita privata» elaborata dalla giurisprudenza della Corte di

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