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IN DIFESA DELLA POLITICA EUROPEA DELL’ASILO E DELL’IMMIGRAZIONE



                     In secondo luogo, e proprio per quello che si è appena detto, la Corte di
               giustizia è chiamata molto spesso ad intervenire per risolvere delicati problemi
               di potenziale o reale conflitto tra la normativa dell’Unione o degli Stati membri
               e la necessità di tutelare i diritti fondamentali delle persone coinvolte. La Corte
               ha fatto applicazione in numerosissime occasioni dei parametri ora consacrati
               dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione ma anche di quelli derivanti dal
               diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione di Ginevra sullo status
               dei rifugiati e del relativo Protocollo addizionale e dalla Convenzione europea
               dei diritti dell’uomo, oltre che dai principi generali tratti dalle tradizioni costitu-
               zionali comuni agli Stati membri.
                     Particolare rilievo nella giurisprudenza della Corte hanno assunto il dirit-
               to a non subire trattamenti inumani o degradanti in relazione al respingimento
               (sentenza sul caso H.T.) o al trasferimento da uno Stato membro ad un altro
               (sentenze sui casi N.S.  e Jawo ), il diritto alla libertà in ipotesi di trattenimen-
                                     (4)
                                             (5)
               to in caso di procedure di rimpatrio (sentenze sul caso El Dridi  e sul caso
                                                                               (6)
               Mahdi ), il diritto alla vita familiare nell’ambito delle domande di congiungi-
                      (7)
               mento  familiare  (sentenze  Parlamento  europeo  c.  Consiglio  e sul caso
                                                                              (8)
               Chakroun ) e, nello stesso ambito, la tutela dei minori e del loro interesse
                         (9)
               (sentenza sul caso O. e S. ), nonché il diritto ad un rimedio giurisdizionale
                                         (10)
               effettivo,  in  relazione  alle  procedure  di  respingimento  (sentenza  sul  caso
               Gnandi ).
                       (11)
                     In questo, la Corte di giustizia si è trovata a svolgere una funzione delicata
               ma fondamentale, cercando di trovare un punto di equilibrio tra i diritti dei cit-
               tadini di Stati terzi e le esigenze degli Stati membri di tutelare le proprie fron-
               tiere e di mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale, soprattutto in
               momenti storici problematici come l’attuale caratterizzato da un afflusso conti-
               nuo e molto consistente di migranti.
                     Certo,  la  politica  europea  dell’asilo  e  dell’immigrazione  non  può  dirsi
               ancora completa. Rimangono numerosi aspetti che attendono di trovare una
               soluzione comune, invece di essere lasciati alle iniziative di ciascuno Stato mem-
               bro.
               (4)   ECLI:EU:C:2011:865.
               (5)   ECLI:EU:C:2019:218.
               (6)   ECLI:EU:C:2011:268.
               (7)   ECLI:EU:C:2014:1320.
               (8)   ECLI:EU:C:2006:429.
               (9)   ECLI:EU:C:2009:776.
               (10)  ECLI:EU:C:2012:776.
               (11)  ECLI:EU:C:2018:465.

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