Page 102 - Rassegna 2019-4
P. 102

OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  Si è passati da una situazione di assenza assoluta di previsioni in materia
             nel Trattato di Roma a una soluzione di stampo del tutto internazionalistico,
             limitata a pochi Stati (l’Accordo di Schengen del 1985 e la relativa Convenzione
             d’applicazione del 1990). Si è arrivati poi, con il Trattato di Maastricht del 1992,
             ad una cooperazione che coinvolgesse (quasi) tutti gli Stati membri, pur se con-
             finata in un contesto di tipo intergovernativo: il terzo “pilastro” dell’Unione,
             dedicato a Giustizia e Affari interni.
                  Solo con il Trattato di Amsterdam del 1997 e con quello di Nizza del 2000
             si è potuti arrivare a una vera e propria assimilazione della politica in materia di
             asilo  e  immigrazione  alle  altre  politiche  della  (allora)  Comunità  (cosiddetta
             “comunitarizzazione”), non senza mantenere alcuni tratti divergenti, con pro-
             cedure decisionali ancora dominate dal Consiglio e dal principio unanimistico e
             con il limite di poter adottare solo “norme minime”. Si è dovuto attendere la
             riforma del Trattato di Lisbona del 2007, entrato in vigore solo nel 2009, perché
             potesse parlarsi di una competenza europea del tutto “normalizzata” per quan-
             to riguarda tanto le procedure decisionali (con l’estesa applicazione della proce-
             dura legislativa ordinaria), quanto per il tipo di atti legislativi da adottare. Pur
             tuttavia, si è trattato di una competenza di tipo “concorrente”.
                  Come è noto, in questo contesto, gli Stati membri possono continuare ad
             opporsi a cedere ulteriori spazi alla normativa europea, invocando il principio
             di  sussidiarietà  e  pretendendo  di  mantenere  il  controllo  nazionale  su  ampi
             aspetti dell’asilo e dell’immigrazione.
                  Ciò nonostante, non può negarsi, come si vedrà, che i progressi realizzati
             siano quantitativamente e qualitativamente impressionanti e siano stati ottenuti
             in  un  lasso  di  tempo  tutto  sommato  modesto  (partendo  dal  Trattato  di
             Maastricht, soli ventisette anni), tenuto conto della difficoltà dell’obiettivo.
                  Il confronto tra lo sviluppo della politica europea in materia di asilo e
             immigrazione e la realizzazione progressiva del mercato interno è interessante
             anche sotto il profilo delle norme di diritto primario applicabili all’uno e all’altro
             campo. Il “nocciolo duro” del mercato interno è venuto a realizzarsi rapida-
             mente soprattutto grazie all’esistenza sin dal Trattato di Roma di alcune norme
             precise  e  incondizionate,  che  vietano  gli  ostacoli  alla  libera  circolazione  di
             merci, lavoratori e servizi negli scambi tra Stati membri, nonché i comporta-
             menti anticoncorrenziali delle imprese. Grazie a tali norme (alle quali, con il
             tempo, si sono aggiunte quelle sulla circolazione dei cittadini e quelle sulla cir-
             colazione dei capitali, modificate in senso maggiormente preciso rispetto alle
             originali), l’apertura dei mercati nazionali e la loro fusione in un mercato unico
             è stata avviata molto presto, secondo la filosofia della “integrazione negativa,”


             100
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107