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IN DIFESA DELLA POLITICA EUROPEA DELL’ASILO E DELL’IMMIGRAZIONE
cioè senza bisogno di attendere interventi legislativi da parte delle istituzioni
comunitarie, interventi che tardavano ad arrivare.
In questo contesto sono risultati importantissimi tanto l’opera della Corte
di giustizia, che ha posto sin dalla sentenza sul caso Van Gend & Loos del
1963 , il principio della “efficacia diretta” delle norme liberalizzatrici del
(1)
Trattato, quanto quello dei giudici nazionali, cui i cittadini si rivolgevano e che
hanno iniziato ad applicare tali norme e a disapplicare le norme interne incom-
patibili, secondo il principio del “primato” teorizzato dalla Corte di giustizia
nella sentenza sul caso Costa contro Enel del 1964 .
(2)
Il contributo del legislatore dell’Unione è arrivato solo più tardi, dopo
l’Atto unico europeo del 1986, quando ormai il terreno era già stato preparato
dalla giurisprudenza.
Per la materia dell’asilo e immigrazione, un fenomeno analogo non è stato
possibile. Le norme di diritto primario che si sono succedute nel tempo erano
e restano puramente programmatiche, nel senso che pongono una ampia serie
di complessi obiettivi ma richiedono che vengano individuati i modi e anche i
tempi entro cui raggiungerli.
In questo diverso contesto, l’opera del legislatore dell’Unione è stata cen-
trale, mentre il contributo della giurisprudenza della Corte di giustizia e dei giu-
dici nazionali è potuto intervenire solo a posteriori, per interpretare, valorizzare
e, se del caso, controllare le legittimità degli atti legislativi delle istituzioni e degli
Stati membri. In questo, il ruolo del potere legislativo e di quello giudiziario è
risultato invertito, almeno inizialmente, rispetto a quanto è avvenuto nel conte-
sto del mercato interno.
Con il tempo, la legislazione adottata dall’Unione in questa materia è
mutata notevolmente. Da atti che si limitavano a prevedere “norme minime”,
che, come è ovvio, lasciavano ampio spazio agli interventi degli Stati membri, si
è passati a vere e proprie direttive di armonizzazione o addirittura a regolamen-
ti, atti, in quanto tali, direttamente applicabili negli Stati membri. Degno di
menzione è anche il fatto che l’Unione, sulla scorta di ampi programmi (famosi
quelli adottati a Tampere e a Stoccolma) ha sempre più intensificato il proprio
intervento legislativo, provvedendo, per alcuni aspetti, ad adottare successive
versioni, sempre più dettagliate, della disciplina o, per altri, a pubblicare testi
aggiornati di atti precedenti, definiti come di “rifusione” o di “codificazione”.
(1) ECLI:EU:C:1963:1. Le pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea sono tutte rin-
venibili sul sito curia.europa.eu, utilizzando l’apposito modulo di ricerca e inserendo il codice
ECLI di ciascuna pronuncia.
(2) ECLI:EU:C:1964:66.
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