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IN DIFESA DELLA POLITICA EUROPEA DELL’ASILO E DELL’IMMIGRAZIONE



               cioè senza bisogno di attendere interventi legislativi da parte delle istituzioni
               comunitarie, interventi che tardavano ad arrivare.
                     In questo contesto sono risultati importantissimi tanto l’opera della Corte
               di giustizia, che ha posto sin dalla sentenza sul caso Van Gend & Loos del
               1963 ,  il  principio  della  “efficacia  diretta”  delle  norme  liberalizzatrici  del
                    (1)
               Trattato, quanto quello dei giudici nazionali, cui i cittadini si rivolgevano e che
               hanno iniziato ad applicare tali norme e a disapplicare le norme interne incom-
               patibili, secondo il principio del “primato” teorizzato dalla Corte di giustizia
               nella sentenza sul caso Costa contro Enel del 1964 .
                                                                 (2)
                     Il contributo del legislatore dell’Unione è arrivato solo più tardi, dopo
               l’Atto unico europeo del 1986, quando ormai il terreno era già stato preparato
               dalla giurisprudenza.
                     Per la materia dell’asilo e immigrazione, un fenomeno analogo non è stato
               possibile. Le norme di diritto primario che si sono succedute nel tempo erano
               e restano puramente programmatiche, nel senso che pongono una ampia serie
               di complessi obiettivi ma richiedono che vengano individuati i modi e anche i
               tempi entro cui raggiungerli.
                     In questo diverso contesto, l’opera del legislatore dell’Unione è stata cen-
               trale, mentre il contributo della giurisprudenza della Corte di giustizia e dei giu-
               dici nazionali è potuto intervenire solo a posteriori, per interpretare, valorizzare
               e, se del caso, controllare le legittimità degli atti legislativi delle istituzioni e degli
               Stati membri. In questo, il ruolo del potere legislativo e di quello giudiziario è
               risultato invertito, almeno inizialmente, rispetto a quanto è avvenuto nel conte-
               sto del mercato interno.
                     Con  il  tempo,  la  legislazione  adottata  dall’Unione  in  questa  materia  è
               mutata notevolmente. Da atti che si limitavano a prevedere “norme minime”,
               che, come è ovvio, lasciavano ampio spazio agli interventi degli Stati membri, si
               è passati a vere e proprie direttive di armonizzazione o addirittura a regolamen-
               ti,  atti,  in  quanto  tali,  direttamente  applicabili  negli  Stati  membri.  Degno  di
               menzione è anche il fatto che l’Unione, sulla scorta di ampi programmi (famosi
               quelli adottati a Tampere e a Stoccolma) ha sempre più intensificato il proprio
               intervento legislativo, provvedendo, per alcuni aspetti, ad adottare successive
               versioni, sempre più dettagliate, della disciplina o, per altri, a pubblicare testi
               aggiornati di atti precedenti, definiti come di “rifusione” o di “codificazione”.


               (1)   ECLI:EU:C:1963:1. Le pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea sono tutte rin-
                     venibili sul sito curia.europa.eu, utilizzando l’apposito modulo di ricerca e inserendo il codice
                     ECLI di ciascuna pronuncia.
               (2)   ECLI:EU:C:1964:66.

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