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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  Sul piano legislativo, moltissimo è stato fatto. Senza volere fare un elenco
             tassativo dei profili “normati”, l’Unione è intervenuta a disciplinare:
                  ➢ l’attraversamento delle frontiere esterne (reg. (UE) n. 2016/399);
                  ➢ i visti di soggiorno di breve durata (reg. CE n. 810/2009);
                  ➢ il  coordinamento  della  vigilanza  delle  frontiere  esterne,  attraverso  la
             Guardia di frontiera e costiera europea (reg. (UE) n. 2016/1624);
                  ➢ il sistema europeo comune di asilo, consistente in ben sei strumenti:
                  - la direttiva qualifiche (dir. 2011/95/UE);
                  - la direttiva procedure (dir. 2013/32/UE);
                  - la direttiva accoglienza (dir. 2013/33/UE);
                  - la direttiva sfollati (dir. 20101/55/CE);
                  - il regolamento Dublino III (reg. (UE) n. 604/2013);
                  - il regolamento EURODAC (reg. (UE) n. 603/2013);
                  ➢ i permessi di soggiorno per motivi di lavoro (dir. 2011/98/UE);
                  ➢ lo status dei soggiornanti di lunga durata (dir- 2003/109/CE);
                  ➢ il ricongiungimento familiare (dir. 2003/86/CE);
                  ➢ il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (dir.
             2008/115/CE).
                  In presenza di un così grande attivismo legislativo, la giurisprudenza ha
             potuto pienamente dispiegare le proprie potenzialità. Mancano statistiche che
             indichino con precisione il numero di cause introdotte o di quelle decise ogni
             anno  dalla  Corte  di  giustizia  nella  materia  dell’asilo  e  immigrazione .
                                                                                       (3)
             Nondimeno chi segue la giurisprudenza può facilmente rendersi conto della
             grande mole di lavoro svolta dalla Corte e dell’intenso dialogo che in questa
             materia si è svolto quotidianamente con i giudici nazionali, attraverso il mecca-
             nismo del rinvio pregiudiziale.
                  Ciò si spiega, in primo luogo, in ragione della complessità della mutevole
             legislazione europea e dell’intricato intreccio tra questa e la disciplina, anch’essa
             mutevole, di ciascuno Stato membro. Le difficoltà che l’applicazione giudiziaria
             di  tale  coacervo  normativo  in  continuo  movimento  comporta  per  i  giudici
             nazionali e per la stessa Corte di giustizia sono notevolissime, soprattutto se si
             pensa  che  dall’esito  dell’elaborazione  giurisprudenziale  dipende  il  destino  di
             tante persone esposte a grandi pericoli e sofferenze.


             (3)   Secondo l’ultima Relazione annuale pubblicata dalla Corte di giustizia, il numero delle deci-
                  sioni emesse nel 2017 nel settore dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (compresa la
                  Cooperazione giudiziaria in materia penale) è stato di sessantuno, in crescita rispetto agli anni
                  precedenti e pari al dieci per cento di tutte le sentenze emesse nello stesso periodo. Le nuove
                  cause introdotte sempre nel 2017 per lo stesso settore sono state novantotto, pari a quasi il
                  quattordici per cento di tutte le nuove cause.

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