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ECO AMBIENTE
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM) promosse quindi nel 2008 una revisione di tutti i siti dichiarati disca-
riche con il terzo censimento (anno 2002), attraverso il rilevamento dei “Siti di
Smaltimento Illecito dei Rifiuti - SSIR” finalizzato ad implementare un sistema
operativo informatizzato e geo-referenziato che consentisse di aggiornare i
rilievi effettuati sul territorio in ordine al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e
della realizzazione di discariche abusive, costituendo una Banca dati contenente
le informazioni relative ai predetti siti.
I risultati di tale indagine (SSIR) hanno posto all’attenzione quelle discari-
che, nel numero di duecento, che effettivamente erano state attivate in contra-
sto con le normative esistenti europee e nazionali, non tenendo conto dei siti
(sedimento abusivo) in cui si trattava di un mero “abbandono di rifiuti” o di un
“deposito abusivo incontrollato” o di una “discarca regolarmente autorizzata”.
Per questo fu elaborato e approntato un sistema di monitoraggio delle aree nel
quale ricondurre tutte le situazioni di illegalità nel settore dell’abbandono rifiuti
e delle discariche non a norma con tutte le tipologie previste dalla normativa
vigente (vedasi tabella sottostante).
DESCRIZIONE NUMERO GLOBALE SITI ATTIVI SITI DORMIENTI
Abbandono e/o deposito incontrollato 3.082 420 2.662
Discarica (secondo normativa vigente) 1.383 89 1.294
Deposito incontrollato derivante da stoccaggio 221 23 200
o discarica temporanea irregolare
Nel 2013 la Commissione ha ritenuto che l’Italia non avesse ancora adottato
tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza. Nella sentenza del 2
dicembre 2014 la Corte UE asserisce, come noto, che l’Italia ha violato l’obbligo
di recuperare i rifiuti e di smaltirli senza pericolo per l’uomo o per l’ambiente, che
l’imposizione per il detentore delle scorie, è di consegnarli ad un raccoglitore che
effettui le operazioni di smaltimento o di recupero secondo le norme Ue.
L’Italia, constata la Corte:
➣ non ha garantito che il regime di autorizzazione istituito fosse effettiva-
mente applicato e rispettato;
➣ non ha assicurato la cessazione effettiva delle operazioni realizzate in
assenza di autorizzazione;
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