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ECO AMBIENTE



                  Il  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare
             (MATTM) promosse quindi nel 2008 una revisione di tutti i siti dichiarati disca-
             riche con il terzo censimento (anno 2002), attraverso il rilevamento dei “Siti di
             Smaltimento Illecito dei Rifiuti - SSIR” finalizzato ad implementare un sistema
             operativo  informatizzato  e  geo-referenziato  che  consentisse  di  aggiornare  i
             rilievi effettuati sul territorio in ordine al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e
             della realizzazione di discariche abusive, costituendo una Banca dati contenente
             le informazioni relative ai predetti siti.
                  I risultati di tale indagine (SSIR) hanno posto all’attenzione quelle discari-
             che, nel numero di duecento, che effettivamente erano state attivate in contra-
             sto con le normative esistenti europee e nazionali, non tenendo conto dei siti
             (sedimento abusivo) in cui si trattava di un mero “abbandono di rifiuti” o di un
             “deposito abusivo incontrollato” o di una “discarca regolarmente autorizzata”.
             Per questo fu elaborato e approntato un sistema di monitoraggio delle aree nel
             quale ricondurre tutte le situazioni di illegalità nel settore dell’abbandono rifiuti
             e delle discariche non a norma con tutte le tipologie previste dalla normativa
             vigente (vedasi tabella sottostante).



                         DESCRIZIONE            NUMERO GLOBALE  SITI ATTIVI   SITI DORMIENTI

               Abbandono e/o deposito incontrollato  3.082         420          2.662


               Discarica (secondo normativa vigente)  1.383        89           1.294

             Deposito incontrollato derivante da stoccaggio   221   23          200
                  o discarica temporanea irregolare


                  Nel 2013 la Commissione ha ritenuto che l’Italia non avesse ancora adottato
             tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza. Nella sentenza del 2
             dicembre 2014 la Corte UE asserisce, come noto, che l’Italia ha violato l’obbligo
             di recuperare i rifiuti e di smaltirli senza pericolo per l’uomo o per l’ambiente, che
             l’imposizione per il detentore delle scorie, è di consegnarli ad un raccoglitore che
             effettui le operazioni di smaltimento o di recupero secondo le norme Ue.
                  L’Italia, constata la Corte:
                  ➣ non ha garantito che il regime di autorizzazione istituito fosse effettiva-
             mente applicato e rispettato;
                  ➣ non ha assicurato la cessazione effettiva delle operazioni realizzate in
             assenza di autorizzazione;


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