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ECO AMBIENTE



                  Occorre oggi quindi realizzare una nuova fase di bonifica delle terre con-
             taminate, imporre la sostenibilità dei nuovi impianti e garantire l’effettuazione
             dei  processi  di  bonifica  post-mortem  delle  discariche  giunte  a  fine  ciclo  vita.
             Questo è garanzia di livelli alti di qualità di vita e delle matrici ambientali per le
             generazioni attuali e future.


             2. L’origine delle manomissioni territoriali
                  Iniziamo per questa nostra trattazione da come tutto questo ha avuto ini-
             zio, quindi dalle cause, dal vulnus, che ha dato origine all’infrazione europea nel
             2003, alla prima sentenza del 2007 e poi all’inizio del pagamento della sanzione
             dell’Italia all’Unione Europea per i duecento siti di discarica abusivamente rea-
             lizzati, a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2 dicembre
             2014.
                  L’Italia è stata condannata con la prima sentenza del 2007 in quanto nel
             proprio territorio insistevano un certo numero di discariche non in regola con
             le direttive rifiuti 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE.
                  In particolare dagli anni Settanta, l’Europa iniziò a dettare le prime norme
             di corretta gestione e smaltimento dei rifiuti sul territorio europeo e l’Italia rea-
             lizzò in quegli anni, in modo difforme dalla norma, siti che accoglievano rifiuti
             di tipo RSU (Rifiuti Solidi Urbani) che non avevano le caratteristiche per acco-
             gliere  e  conservare  in  sicurezza  rifiuti  o  che  non  possedevano  le  necessarie
             autorizzazioni per essere considerate discariche legalmente riconosciute.
                  In effetti i sopralluoghi effettuati dai Carabinieri dell’Ufficio commissaria-
             le negli ottantuno siti assegnati al Commissario dal Consiglio dei Ministri con
             le  tre  successive  delibere  (i  primi  cinquantotto  in  occasione  della  nomina  a
             Commissario  Straordinario  del  24  marzo  del  2017,  altri  ventidue  con  una
             seconda delibera del Consiglio dei Ministri il 22 novembre 2018 e un ultimo sito
             con  delibera  sempre  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’11  giugno  2019),  hanno
             mostrato che nella maggior parte dei casi i siti di RSU erano stati localizzati in
             zone rurali e montane lontani dai centri abitati “abbancando” i rifiuti in pen-
             denze orografiche naturali, “scaraventando” senza alcuna precauzione i rifiuti
             da monte a valle, dalle colline nei greti dei fiumi o in torrenti, in zone che non
             possedevano molte volte le caratteristiche e gli approntamenti tecnici dei sub-
             strati geologici sottostanti a ricevere rifiuti; o, altra tipologia riscontrata, sono
             stati  ammassati  i  rifiuti  vicini  a  siti  industriali  trasformando  queste  zone  da
             depositi temporanei a definitivi (attorno all’area di Marghera a Venezia o ad
             Augusta vicino al sito industriale di Priolo-Gargallo).


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