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PRESENTAZIONE
La bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati costituiscono un’at-
tività obbligatoria “ex lege” finalizzata al perseguimento di un interesse pubbli-
co (salubrità ambientale e ripristino del bene-interesse leso dagli inquinamenti)
che, essendo qualificabile come attività produttiva e di rilievo economico, ha
indubbia natura di servizio pubblico, a prescindere dalla natura pubblica o pri-
vata del gestore, in quanto a tal fine è necessaria (e sufficiente) la vigenza di una
norma legislativa (nella specie, articoli 242 e seguenti del Testo Unico
Ambientale - T.U.A.) che, alternativamente, ne preveda l’obbligatoria istituzione
e la relativa disciplina, oppure ne rimetta l’istituzione e l’organizzazione
all’Amministrazione (Consiglio di Stato, n. 5268/2012).
La natura di servizio pubblico - il cui svolgimento per i siti oggetto di pro-
cedura di infrazione è illustrato nell’ampio scritto del Commissario di Governo
Generale Vadalà - è complementare al regime di responsabilità, nel quale si regi-
stra la convergenza tra giurisprudenza penale ed amministrativa sui seguenti
principi:
a)il proprietario non responsabile dell’inquinamento, ai sensi dell’articolo
245, comma 2, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione di cui
all’articolo 240, comma 1, lettera 1), ovvero “le iniziative per contrastare un
evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la
salute o per l’ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si
verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo,
al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia”;
b)il proprietario responsabile, invece, ai sensi dell’articolo 242, al verificar-
si di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, deve met-
tere in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione;
c)gli interventi di riparazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripri-
stino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul
soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l’inquina-
mento (articolo 244, comma 2).
Se può dirsi ormai raggiunta una stabilità interpretativa sulla responsabilità
del proprietario, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda gli aspetti penali
dell’omessa bonifica.
La Cassazione, con la recente sentenza n. 17813/2019, ha ritenuto confi-
gurabile il reato di omessa bonifica previsto dall’articolo 257 T.U.A. nella con-
dotta del Presidente del Consiglio di amministrazione di un Consorzio
Intercomunale ente proprietario e gestore di una ex discarica comunale che,
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