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ECO AMBIENTE
nonostante il superamento dei valori di concentrazione soglia rischio di conta-
minazione aveva omesso di predisporre il progetto di bonifica da sottoporre
alla Regione e, conseguentemente, di procedere alla bonifica del sito. La deci-
sione, dando atto di un contrasto di giurisprudenza, ha optato per la tesi più
rigorosa secondo cui il reato sussiste in ogni caso di mancato avvio e/o compi-
mento del procedimento di bonifica, contrastando quella che limita la configu-
rabilità all’inosservanza del progetto approvato, senza però confrontarsi con la
sopravvenuta introduzione nel codice penale, da parte della legge n. 68/2015,
del delitto di omessa bonifica (articolo 452-terdecies c.p.) e sul rapporto tra le due
fattispecie dai confini incerti e, almeno in parte, sovrapponibili.
Rapporto che sembra debba risolversi da un lato riconoscendo alla fatti-
specie delittuosa inserita nel codice penale una portata più ampia (in quanto è
punita non solo la violazione degli obblighi di bonifica previsti dal T.U.A. ma,
più in generale, l’omissione, da parte di chi vi è obbligato per legge, per ordine
del giudice ovvero di un’autorità pubblica, di provvedere alla bonifica, al ripri-
stino o al recupero dello stato dei luoghi), e dall’altro, facendo applicazione, per
quanto riguarda l’elemento soggettivo, del principio per il quale la responsabi-
lità ordinaria per i delitti è a titolo di dolo mentre quella a titolo di colpa deve
essere oggetto di espressa previsione, ovvero implicitamente desumibile dal
sistema, condizioni non sussistenti nel caso dell’articolo 452-terdecies c.p., il
quale pertanto deve ritenersi punito a titolo esclusivamente di dolo, anche solo
generico.
Pasquale Fimiani
Sostituto Procuratore generale
Corte di Cassazione
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