Page 10 - Inserto Rassegna 2019-4_1
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ECO AMBIENTE



             nonostante il superamento dei valori di concentrazione soglia rischio di conta-
             minazione aveva omesso di predisporre il progetto di bonifica da sottoporre
             alla Regione e, conseguentemente, di procedere alla bonifica del sito. La deci-
             sione, dando atto di un contrasto di giurisprudenza, ha optato per la tesi più
             rigorosa secondo cui il reato sussiste in ogni caso di mancato avvio e/o compi-
             mento del procedimento di bonifica, contrastando quella che limita la configu-
             rabilità all’inosservanza del progetto approvato, senza però confrontarsi con la
             sopravvenuta introduzione nel codice penale, da parte della legge n. 68/2015,
             del delitto di omessa bonifica (articolo 452-terdecies c.p.) e sul rapporto tra le due
             fattispecie dai confini incerti e, almeno in parte, sovrapponibili.
                  Rapporto che sembra debba risolversi da un lato riconoscendo alla fatti-
             specie delittuosa inserita nel codice penale una portata più ampia (in quanto è
             punita non solo la violazione degli obblighi di bonifica previsti dal T.U.A. ma,
             più in generale, l’omissione, da parte di chi vi è obbligato per legge, per ordine
             del giudice ovvero di un’autorità pubblica, di provvedere alla bonifica, al ripri-
             stino o al recupero dello stato dei luoghi), e dall’altro, facendo applicazione, per
             quanto riguarda l’elemento soggettivo, del principio per il quale la responsabi-
             lità ordinaria per i delitti è a titolo di dolo mentre quella a titolo di colpa deve
             essere  oggetto  di  espressa  previsione,  ovvero  implicitamente  desumibile  dal
             sistema,  condizioni  non  sussistenti  nel  caso  dell’articolo  452-terdecies c.p., il
             quale pertanto deve ritenersi punito a titolo esclusivamente di dolo, anche solo
             generico.

                                                                          Pasquale Fimiani
                                                                Sostituto Procuratore generale
                                                                        Corte di Cassazione























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