Page 18 - Rassegna 2019-2
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DOTTRINA



             riferisco non soltanto alla indiscussa (e indiscutibile) qualità del lavoro delle
             professionalità che si stanno spendendo in Autorità, ma anche e soprattutto agli
             sforzi che ANAC sta facendo per essere più accessibile e più vicina alle ammi-
             nistrazioni nel suo lavoro quotidiano.
                  Basta leggere anche soltanto qualche riga delle tantissime comunicazioni
             e linee guida dell’Autorità per rendersi conto dell’importanza e della difficoltà
             del lavoro dei funzionari e dei consiglieri per strutturare ogni documento nel
             modo più accessibile, semplice e comprensibile che si possa esigere - pur in
             materie di notevole difficoltà tecnica. E ciò per garantire il più possibile la com-
             prensione e, quindi, l’uniforme e corretta applicazione delle nuove normative.
                  Chiaramente su questi temi il cambiamento è stato estremamente rapido,
             sicché alcuni malumori degli operatori sono sicuramente fisiologici e prevedibi-
             li, anche se a volte forse solo strumentali.
                  Bisogna dar tempo alle varie riforme di entrare a regime, solo con il tra-
             scorrere degli anni potranno mostrare a pieno i loro effetti positivi.
                  Il fatto che su queste problematiche le scelte legislative del nostro Paese si
             muovano verso la giusta direzione, poi, è anche testimoniato dal fatto che, indi-
             scutibilmente, il sistema italiano di regolazione rispetto al tema della prevenzio-
             ne della corruzione sia divenuto un modello d’esportazione.
                  Basti pensare al sistema spagnolo di responsabilità da reato degli enti col-
             lettivi che ripercorre, in alcuni casi proprio testualmente, la trama legislativa del
             decreto 231 italiano.
                  O si pensi, ancora, alla recente introduzione in Francia di un’Autorità anti-
             corruzione che trae ispirazione da quella italiana, ma con poteri, in alcuni casi,
             ancora più incisivi di quelli di ANAC, che possono estendersi (persino) in un
             intervento sulla vita delle imprese private - il riferimento è, soprattutto, ai poteri
             ingiunzionali della nuova autorità francese relativi all’imposizione alle imprese
             dell’adozione dei modelli organizzativi per la prevenzione degli illeciti.
                  Ciò dimostra come la direzione tracciata nel 2012 con la legge 190 stia tro-
             vando un riscontro anche a livello internazionale, ove, appunto, si è in alcuni
             casi puntato su tali policy in modo persino più deciso - e, per certi versi, aggres-
             sivo - rispetto a quanto avvenuto in Italia.
                  Il riferimento al sistema francese mi consente, poi, di ricollegarmi a una ulte-
             riore tendenza che pare registrarsi negli ultimi tempi sul versante internazionale,
             come si è evidenziato di recente: quella di implementare autonomi meccanismi
             sanzionatori - peraltro quasi sempre formalmente non penali - per la violazione
             tout court degli obblighi di compliance, a prescindere cioè dal loro effettivo declinarsi
             nella determinazione di un reato o di un concreto evento illecito, più in generale.


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