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LA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Peraltro, la consapevolezza che seppur in questi termini, la capacità di
contrasto al fenomeno - per quanto incrementata da un adeguato corredo inve-
stigativo, dall’inasprimento delle pene, da misure cautelari e interdittive, da
esclusioni dalla sfera della premialità - poteva manifestarsi inadeguata, ha indot-
to il legislatore a rafforzare gli strumenti della prevenzione patrimoniale, sgan-
ciandola anche dalle iniziative orientate maggiormente su quelli personali.
Sequestri e confische di prevenzione hanno così costituito lo strumento
privilegiato dell’azione di contrasto alla presenza di patrimoni che, ritenuti spro-
porzionati rispetto all’attività della persona, potevano risultare frutto di attività
sospette e/o illecite. In questo quadro si è inserita ora la Legge n. 3 del 2019,
definita “spazza corrotti”, ma invero rubricata secondo una precisa individua-
zione delle sue finalità: “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica
amministrazione…”. In coerente linea con la tradizionale operazione messa in
campo sulla base di queste finalità di lotta e di contrasto, il legislatore articola e
disciplina un armamento normativo che coinvolge il diritto penale, il processo
penale e l’ordinamento penitenziario. Cercando di delineare le linee che conno-
tano questa azione di contenimento e di repressione dei reati dei pubblici uffi-
ciali contro la pubblica amministrazione queste possono essere così delineate.
Sotto il profilo del diritto penale, oltre al “tradizionale” inasprimento delle
pene, con le conseguenti ricadute in tema di misure cautelari, di preclusioni varie
all’accesso alla premialità, di sbarramento a possibili benefici in sede esecutiva, si
segnala soprattutto un forte inasprimento, che raggiunge - in molti casi - la dura-
ta perpetua, delle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e
l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. In questo contesto si
inseriscono i limiti alla perdita di efficacia delle misure in caso di riabilitazione.
Nello stesso contesto che punta all’effettività delle decisioni di condanna
viene rimodulata la disciplina della prescrizione, già ridelineata dalla Legge n. 103
del 2017 (cosiddetta riforma Orlando). Ancorché differita al 1° gennaio 2010, si
tratta di una riforma significativa destinata a precludere l’estinzione del reato
dopo la sentenza (di condanna o di proscioglimento) di primo grado.
Sotto il profilo del processo penale, vanno segnalate la possibilità dell’uso
diffuso del trojan (captatore informatico), i limiti al patteggiamento per i reati
riconducibili alle attività corruttive, la previsione di azioni sotto copertura.
A rafforzare la ribadita esigenza di assicurare l’effettività della pena si pre-
vede - oltre alla già citata differente scansione temporale tra la pena e le pene
accessorie anche in relazione alla riabilitazione - che la condanna per i reati a
sfondo corruttivo ricadano nelle preclusioni di cui all’articolo 4-bis dell’ordina-
mento penitenziario.
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