Page 235 - Rassegna 2018-3
P. 235

LEGISLAZIONE




                                Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104
             attuazione Della DiRettiva (ue) 2017/853 Del paRlaMento euRopeo e Del consiglio,
             Del 17 Maggio 2017, che MoDifica la DiRettiva 91/477/cee Del consiglio, Relativa al
             contRollo Dell’acQuisizione e Della Detenzione Di aRMi
                     (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 209 dell’8 settembre 2018)

             Capo I - Norme in materia di fabbricazione, detenzione, porto delle armi da fuoco e loro
             tracciabilità

             Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

             1.  il  presente  decreto  costituisce  attuazione  della  direttiva  (ue)  2017/853  del
             parlamento europeo e del consiglio, del 17 maggio 2017, e integra la disciplina relativa
             al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
             2. il presente decreto non si applica all’acquisizione e alla detenzione di armi e muni-
             zioni appartenenti alle forze armate o di polizia o ad enti governativi, nonché di mate-
             riali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.

             Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527

             1. al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modifi-
             cazioni:
             a) l’articolo 1, è sostituito dal seguente:
             «art. 1. 1. il presente decreto costituisce attuazione della direttiva 91/477/cee, relativa
             al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
             2. le disposizioni del presente decreto si applicano alle armi da fuoco della categoria
             a della direttiva, limitatamente ai casi in cui la detenzione e il porto sono consentiti nel
             territorio dello stato, nonché alle armi da fuoco delle categorie b e c della medesima
             direttiva.»;
             b) l’articolo 1-bis è sostituito dal seguente:
             «art. 1-bis. 1. ai fini del presente decreto, si intende per:
             a)  “arma  da  fuoco”,  qualsiasi  arma  portatile  a  canna  che  espelle,  è  progettata  per
             espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un pro-
             iettile mediante l’azione di un propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di
             cui al punto iii dell’allegato i della direttiva 91/477/cee, e successive modificazioni. si
             considera, altresì, “arma da fuoco” qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine
             di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente
             combustibile se:
             1) ha l’aspetto di un’arma da fuoco e,
             2) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine uti-
             lizzato, può essere così trasformato;
             b) “parte”, ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto,
             comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonché,
             in relazione alle modalità di funzionamento, il carrello, il tamburo, l’otturatore o il blocco
             di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classifi-
             234
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240