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LEGISLAZIONE
Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104
attuazione Della DiRettiva (ue) 2017/853 Del paRlaMento euRopeo e Del consiglio,
Del 17 Maggio 2017, che MoDifica la DiRettiva 91/477/cee Del consiglio, Relativa al
contRollo Dell’acQuisizione e Della Detenzione Di aRMi
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 209 dell’8 settembre 2018)
Capo I - Norme in materia di fabbricazione, detenzione, porto delle armi da fuoco e loro
tracciabilità
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione
1. il presente decreto costituisce attuazione della direttiva (ue) 2017/853 del
parlamento europeo e del consiglio, del 17 maggio 2017, e integra la disciplina relativa
al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
2. il presente decreto non si applica all’acquisizione e alla detenzione di armi e muni-
zioni appartenenti alle forze armate o di polizia o ad enti governativi, nonché di mate-
riali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527
1. al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:
a) l’articolo 1, è sostituito dal seguente:
«art. 1. 1. il presente decreto costituisce attuazione della direttiva 91/477/cee, relativa
al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
2. le disposizioni del presente decreto si applicano alle armi da fuoco della categoria
a della direttiva, limitatamente ai casi in cui la detenzione e il porto sono consentiti nel
territorio dello stato, nonché alle armi da fuoco delle categorie b e c della medesima
direttiva.»;
b) l’articolo 1-bis è sostituito dal seguente:
«art. 1-bis. 1. ai fini del presente decreto, si intende per:
a) “arma da fuoco”, qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per
espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un pro-
iettile mediante l’azione di un propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di
cui al punto iii dell’allegato i della direttiva 91/477/cee, e successive modificazioni. si
considera, altresì, “arma da fuoco” qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine
di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente
combustibile se:
1) ha l’aspetto di un’arma da fuoco e,
2) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine uti-
lizzato, può essere così trasformato;
b) “parte”, ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto,
comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonché,
in relazione alle modalità di funzionamento, il carrello, il tamburo, l’otturatore o il blocco
di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classifi-
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