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LEGISLAZIONE




             3) dopo l’undicesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «fermo restando quanto
             previsto  dall’articolo  32,  nono  e  decimo  comma,  è  consentita  la  rottamazione  delle
             armi, loro parti e relative munizioni, nonché la sostituzione della parte di arma su cui è
             stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo ver-
             samento  delle  stesse  a  cura  dell’interessato,  per  la  rottamazione,  al  comando  o
             Reparto delle forze armate competente per la rottamazione delle armi o altro ente di
             diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Resta ferma la facol-
             tà del detentore di sostituire la parte di arma inservibile, per rottura o usura, oggetto
             della rottamazione con una corrispondente parte nuova recante la prescritta marcatu-
             ra.»;
             e) l’articolo 11-bis è sostituito dal seguente:
             «art. 11-bis - tracciabilità delle armi e delle munizioni.
             1. nell’archivio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, sono regi-
             strati e conservati per un periodo di trenta anni dalla data della distruzione, per ciascuna
             arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di matricola di ciascuna
             arma e la marcatura apposta sull’arma quale marcatura unica ai sensi dell’articolo 11,
             nonché il numero di matricola o la marcatura unica applicata alla singola parte, nel caso
             in cui differisca dalla marcatura apposta su ciascuna arma da fuoco. l’archivio contiene,
             altresì, i dati identificativi del fornitore, dell’acquirente o del detentore dell’arma da fuoco.
             2. nel medesimo archivio sono registrati e conservati i dati di cui all’articolo 3, comma
             2, lettere a), b) e c), della legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonché i dati identificativi del
             fornitore e dell’acquirente delle munizioni medesime.»;
             f) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
             «art. 17 - compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante con-
             tratto a distanza.
             1. ferme restando le vigenti disposizioni in materia di importazione, esportazione e tra-
             sferimenti intracomunitari di armi comuni da sparo, alle persone residenti nello stato è
             consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza
             o acquistate in base a contratto a distanza, di cui all’articolo 45, comma 1, lettera g), del
             decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, qualora l’acquirente sia autorizzato ad eser-
             citare attività industriali o commerciali in materia di armi, ovvero, se privo delle predette
             autorizzazioni, provveda al ritiro dell’arma presso un titolare di licenza per il commercio
             di armi comuni da sparo o presso un intermediario di armi, muniti, rispettivamente, delle
             licenze di cui agli articoli 31 e 31-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Di ogni
             spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all’ufficio di pubblica sicurezza,
             o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.
             2. i trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a euro 154».
             2. gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera d), numero 3), sono pari a
             euro 300.000 annui a decorrere dall’anno 2018.

             Art. 6. Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157

             1. alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
             a) all’articolo 13, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. in deroga a quanto
             previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appar-
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