Page 234 - Rassegna 2018-3
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GAZZETTA UFFICIALE



               di 100.000 euro per l’anno 2018 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi
               e sono poste per metà a carico del bilancio interno del senato della Repubblica e per
               metà a carico del bilancio interno della camera dei deputati. i presidenti del senato
               della Repubblica e della camera dei deputati, con determinazione adottata d’intesa tra
               loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente
               periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta for-
               mulata dal presidente della commissione per motivate esigenze connesse allo svolgi-
               mento dell’inchiesta.
               6.  la  commissione  dispone  dei  documenti  acquisiti  e  prodotti  dalle  analoghe
               commissioni precedentemente istituite nel corso della loro attività e ne cura l’informa-
               tizzazione.

               Art. 8. Entrata in vigore

               1. la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazio-
               ne nella gazzetta ufficiale.
               la presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
               degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
               varla e di farla osservare come legge dello stato.







































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