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LEGISLAZIONE




             amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acqui-
             siti in materia attinente alle finalità della presente legge.
             4. l’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di
             copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istrut-
             toria. il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni
             vengono  meno,  l’autorità  giudiziaria  provvede  senza  ritardo  a  trasmettere  quanto
             richiesto. il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle
             indagini preliminari.
             5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale
             da parte delle competenti commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può
             essere opposto alla commissione di cui alla presente legge.
             6.  la  commissione  stabilisce  quali  atti  e  documenti  non  devono  essere  divulgati,
             anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

             Art. 6. Segreto

             1. i componenti la commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado
             addetti  alla  commissione  stessa  e  ogni  altra  persona  che  collabora  con  la
             commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a cono-
             scenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto
             riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 5, commi 2 e 6.
             2. salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai
             sensi dell’articolo 326 del codice penale.
             3. salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque
             diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del pro-
             cedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

             Art. 7. Organizzazione interna

             1. l’attività e il funzionamento della commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell’ar-
             ticolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stes-
             sa prima dell’inizio dell’attività di inchiesta. ciascun componente può proporre la modi-
             fica delle disposizioni regolamentari.
             2. le sedute della commissione sono pubbliche. tutte le volte che lo ritenga opportu-
             no, la commissione può riunirsi in seduta segreta.
             3. la commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di
             collaboratori interni ed esterni all’amministrazione dello stato, autorizzati, ove occorra
             e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di
             tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi
             le università e gli enti di ricerca, ovvero privati. con il regolamento interno di cui al
             comma  1  è  stabilito  il  numero  massimo  di  collaboratori  di  cui  può  avvalersi  la
             commissione.
             4. per l’adempimento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e
             strumenti operativi messi a disposizione dai presidenti delle camere, d’intesa tra loro.
            5. le spese per il funzionamento della commissione sono stabilite nel limite massimo
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