Page 233 - Rassegna 2018-3
P. 233
LEGISLAZIONE
amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acqui-
siti in materia attinente alle finalità della presente legge.
4. l’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di
copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istrut-
toria. il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni
vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto
richiesto. il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle
indagini preliminari.
5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale
da parte delle competenti commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può
essere opposto alla commissione di cui alla presente legge.
6. la commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati,
anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 6. Segreto
1. i componenti la commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado
addetti alla commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la
commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a cono-
scenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto
riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 5, commi 2 e 6.
2. salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai
sensi dell’articolo 326 del codice penale.
3. salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque
diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del pro-
cedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 7. Organizzazione interna
1. l’attività e il funzionamento della commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell’ar-
ticolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stes-
sa prima dell’inizio dell’attività di inchiesta. ciascun componente può proporre la modi-
fica delle disposizioni regolamentari.
2. le sedute della commissione sono pubbliche. tutte le volte che lo ritenga opportu-
no, la commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. la commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di
collaboratori interni ed esterni all’amministrazione dello stato, autorizzati, ove occorra
e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di
tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi
le università e gli enti di ricerca, ovvero privati. con il regolamento interno di cui al
comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la
commissione.
4. per l’adempimento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e
strumenti operativi messi a disposizione dai presidenti delle camere, d’intesa tra loro.
5. le spese per il funzionamento della commissione sono stabilite nel limite massimo
232

