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GAZZETTA UFFICIALE
2. il presidente del senato della Repubblica e il presidente della camera dei deputati
convocano la commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la
costituzione dell’ufficio di presidenza.
3. l’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due
segretari, è eletto dai componenti la commissione a scrutinio segreto. per l’elezione
del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la commissione;
se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. è eletto il candidato che ottiene il maggior
numero di voti. in caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più
anziano di età.
4. per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun
componente la commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. sono eletti
coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. in caso di parità di voti si procede
ai sensi del comma 3.
5. le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.
Art. 3. Comitati
1. la commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti
secondo la disciplina del regolamento di cui all’articolo 7, comma 1.
Art. 4. Audizioni a testimonianza
1. ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimo-
nianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del
codice penale.
2. per il segreto di stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
in nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della commissione, possono essere
opposti il segreto d’ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.
3. è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del
mandato.
4. si applica l’articolo 203 del codice di procedura penale.
Art. 5. Richiesta di atti e documenti
1. la commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329
del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e
inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di
atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. sulle richieste ad essa
rivolte l’autorità giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo 117, comma 2, del codice di
procedura penale. l’autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche
di propria iniziativa.
2. la commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando
gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. la commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche
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