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GAZZETTA UFFICIALE



               2. il presidente del senato della Repubblica e il presidente della camera dei deputati
               convocano la commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la
               costituzione dell’ufficio di presidenza.
               3.  l’ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due  vicepresidenti  e  da  due
               segretari, è eletto dai componenti la commissione a scrutinio segreto. per l’elezione
               del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la commissione;
               se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che
               hanno ottenuto il maggior numero di voti. è eletto il candidato che ottiene il maggior
               numero di voti. in caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più
               anziano di età.
               4. per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun
               componente la commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. sono eletti
               coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. in caso di parità di voti si procede
               ai sensi del comma 3.
               5. le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

               Art. 3. Comitati

               1. la commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti
               secondo la disciplina del regolamento di cui all’articolo 7, comma 1.

               Art. 4. Audizioni a testimonianza

               1. ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimo-
               nianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del
               codice penale.
               2. per il segreto di stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
               in nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della commissione, possono essere
               opposti il segreto d’ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.
               3.  è sempre  opponibile  il  segreto  tra  difensore  e  parte  processuale  nell’ambito  del
               mandato.
               4. si applica l’articolo 203 del codice di procedura penale.

               Art. 5. Richiesta di atti e documenti

               1. la commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329
               del  codice  di  procedura  penale,  copie  di  atti  e  documenti  relativi  a  procedimenti  e
               inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di
               atti  e  documenti  relativi  a  indagini  e  inchieste  parlamentari.  sulle  richieste  ad  essa
               rivolte l’autorità giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo 117, comma 2, del codice di
               procedura penale. l’autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche
               di propria iniziativa.
               2. la commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando
               gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
               3. la commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche
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