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GAZZETTA UFFICIALE
Legge 7 agosto 2018, n. 99
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E
SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 192 del 20 agosto 2018)
Art. 1. Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
1. è istituita, ai sensi dell’articolo 82 della costituzione, per la durata della Xviii legi-
slatura, una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e
sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio
nazionale, di seguito denominata «commissione». la commissione ha i seguenti
compiti:
a) verificare l’attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello stato, nonché degli
indirizzi del parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali
organizzazioni criminali, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo
che ritenga necessarie per rafforzarne l’efficacia;
b) verificare l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo
29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 2004, n. 161, e della legge 11 gennaio 2018,
n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano
testimonianza, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che riten-
ga necessarie per rafforzarne l’efficacia;
c) verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle disposizioni della legge 7 marzo 1996,
n. 108, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, della legge 27
gennaio 2012, n. 3, e del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica
19 febbraio 2014, n. 60, in materia di tutela delle vittime di estorsione e di usura, indi-
cando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessa-
rie per rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello stato, delle regioni e degli enti
locali;
d) verificare l’attuazione e l’adeguatezza della normativa in materia di tutela dei fami-
liari delle vittime delle mafie, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o
amministrativo che ritenga necessarie;
e) verificare l’attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279,
relativamente all’applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-bis e 41-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo
mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni;
f) acquisire informazioni sull’organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture inve-
stigative competenti in materia nonché sulle risorse umane e strumentali di cui essi
dispongono;
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