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LEGISLAZIONE
z) riferire alle camere al termine dei propri lavori nonché ogni volta che lo ritenga
opportuno e comunque annualmente.
2. la commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell’autorità giudiziaria. la commissione non può adottare provvedimenti
attinenti alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo
133 del codice di procedura penale.
3. ai fini dell’applicazione del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle
liste elettorali richiamato al comma 1, lettera i), la commissione può richiedere al pro-
curatore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni,
non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui
all’articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
4. la commissione può promuovere la realizzazione e valutare l’efficacia delle inizia-
tive per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della
lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all’at-
tuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo scopo di creare e valorizzare per-
corsi specifici all’interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. fermo
restando quanto disposto dall’articolo 6, la commissione può promuovere forme di
comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi
del comma 1, lettera t), del presente articolo.
5. i compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla commissione anche con
riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere
o di natura transnazionale ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e
a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 416-bis
del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale,
economico e istituzionale.
Art. 2. Composizione della Commissione
1. la commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti
rispettivamente dal presidente del senato della Repubblica e dal presidente della
camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente
in almeno un ramo del parlamento. i componenti sono nominati tenendo conto anche
della specificità dei compiti assegnati alla commissione. i componenti la commissione
dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla presidenza della camera di apparte-
nenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autore-
golamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla commissione par-
lamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali,
anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata
nella seduta del 23 settembre 2014, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla
commissione nel corso della Xviii legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel
citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a
carico di uno dei componenti della commissione, questi ne informa immediatamente il
presidente della commissione e i presidenti del senato della Repubblica e della
camera dei deputati.
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