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LEGISLAZIONE




             z)  riferire  alle  camere  al  termine  dei  propri  lavori  nonché  ogni  volta  che  lo  ritenga
             opportuno e comunque annualmente.
             2. la commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
             limitazioni dell’autorità giudiziaria. la commissione non può adottare provvedimenti
             attinenti alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo
             133 del codice di procedura penale.
             3. ai fini dell’applicazione del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle
             liste elettorali richiamato al comma 1, lettera i), la commissione può richiedere al pro-
             curatore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni,
             non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui
             all’articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
             4. la commissione può promuovere la realizzazione e valutare l’efficacia delle inizia-
             tive per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della
             lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all’at-
             tuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo scopo di creare e valorizzare per-
             corsi  specifici  all’interno  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione.  fermo
             restando  quanto  disposto  dall’articolo  6,  la  commissione  può  promuovere  forme  di
             comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi
             del comma 1, lettera t), del presente articolo.
             5. i compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla commissione anche con
             riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere
             o di natura transnazionale ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e
             a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 416-bis
             del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale,
             economico e istituzionale.

             Art. 2. Composizione della Commissione

             1. la commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti
             rispettivamente  dal  presidente  del  senato  della  Repubblica  e  dal  presidente  della
             camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari,
             comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente
             in almeno un ramo del parlamento. i componenti sono nominati tenendo conto anche
             della specificità dei compiti assegnati alla commissione. i componenti la commissione
             dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla presidenza della camera di apparte-
             nenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autore-
             golamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla commissione par-
             lamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali,
             anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata
             nella  seduta  del  23  settembre  2014,  e  nelle  eventuali  determinazioni  assunte  dalla
             commissione nel corso della Xviii legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel
             citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a
             carico di uno dei componenti della commissione, questi ne informa immediatamente il
            presidente  della  commissione  e  i  presidenti  del  senato  della  Repubblica  e  della
            camera dei deputati.
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