Page 237 - Rassegna 2018-3
P. 237

LEGISLAZIONE




             indirizzo di posta elettronica certificata. la comunicazione deve accompagnare le armi
             e le parti d’arma.»;
             d) all’articolo 38 sono apportate le seguenti modifiche:
             1) il primo comma è sostituito dal seguente: «chiunque detiene armi, parti di esse, di
             cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
             527,  munizioni  finite  o  materie  esplodenti  di  qualsiasi  genere,  deve  farne  denuncia
             entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio
             locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’arma dei
             carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura compe-
             tente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica cer-
             tificata. la denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un
             numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per
             le armi corte, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, della
             legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.»;
             2) il quarto comma è sostituito dai seguenti: «chiunque detiene armi comuni da sparo
             senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, ad eccezione di coloro che
             sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi anti-
             che, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall’arti-
             colo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all’articolo 6,
             comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.
             Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d’armi, l’obbligo di presentazione
             del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.
             nel  caso  di  mancata  presentazione  del  certificato  medico,  il  prefetto  può  vietare  la
             detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39.»;
             e) all’articolo 43, secondo comma, dopo le parole «può essere ricusata» sono inserite
             le seguenti: «ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazio-
             ne,».

             Art. 4. Modifiche alla legge 18 giugno 1969, n. 323

             1. alla legge 18 giugno 1969, n. 323, il secondo comma dell’articolo unico, è sostituito
             dal seguente: «la licenza ha la durata di cinque anni dal giorno del rilascio e può esse-
             re revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.».

             Art. 5. Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110

             1. alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
             a) all’articolo 1, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «agli effetti
             della legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuf-
             fate di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre
             1992, n. 527.»;
             b) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
             1) al secondo comma, secondo periodo, le parole: «contenenti un numero superiore a
             5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte,» sono
             sostituite dalle seguenti: «contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe
             236
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242