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GAZZETTA UFFICIALE
dell’amministrazione civile dell’interno, in servizio presso le prefetture - uffici
territoriali del governo, le Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza, per le fina-
lità di controllo della circolazione delle armi e delle munizioni, nonché per la prevenzio-
ne e repressione dei reati commessi a mezzo di essi.
6. con decreto del Ministro dell’interno adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentiti il Ministero della difesa e il garante per la protezione dei dati personali, sono
disciplinate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali
in ambito giudiziario e per finalità di polizia, le modalità:
a) di funzionamento del sistema informatico;
b) di trasmissione e conservazione dei dati previsti dall’articolo 35 e, limitatamente alle
munizioni, dall’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
c) di autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni
effettuate sul sistema;
d) di collegamento, ai fini di consultazione e riscontro dei dati, con il centro elaborazio-
ne dati di cui all’articolo 8 della legge 1°(gradi) aprile 1981, n. 121;
e) di verifica della qualità e protezione dal danneggiamento e dalla distruzione acciden-
tale o dolosa dei dati registrati e la loro sicura conservazione;
f) di trasmissione delle informazioni qualora il sistema informatico di cui al comma 1
non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.
7. gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo sono pari a euro 500.000 per
l’anno 2018 e ad euro 1.000.000 per l’anno 2019, per l’istituzione del sistema informa-
tico, e ad euro 300.000 annui a decorrere dall’anno 2020, per le attività di gestione e
manutenzione del sistema.
Capo II - Norme transitorie e finali
Art. 12. Disposizioni transitorie e finali
1. le disposizioni di cui all’articolo unico, secondo comma, della legge 18 giugno 1969,
n. 323, nonché quelle di cui all’articolo 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n.
157, come modificate dal presente decreto, si applicano all’atto del rinnovo delle licen-
ze ivi richiamate, rilasciate entro la data di entrata in vigore del decreto medesimo.
2. fino all’adozione del decreto regolamentare previsto dall’articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l’adempimento di cui all’articolo 38, quarto
comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, è assolto presentando
un certificato rilasciato dal settore medico legale delle aziende sanitarie locali, o da un
medico militare, della polizia di stato o del corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal
quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne
diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
3. ferma restando la normativa vigente relativa ai requisiti psicofisici necessari per il
rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di armi, l’accertamento dei medesimi
requisiti è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sani-
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