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GAZZETTA UFFICIALE



               9. i detentori di armi da fuoco della categoria a, punti 6, 7 e 8, dell’allegato i alla diret-
               tiva 91/477/cee del consiglio, del 18 giugno 1991, e loro parti adempiono alle dispo-
               sizioni contenute nel presente decreto entro il 31 dicembre 2018.

               Art. 13. Disposizioni finanziarie

               1. agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera d), numero 3), e
               dell’articolo  11,  comma  1,  del  presente  decreto,  pari  complessivamente  ad  euro
               800.000 per l’anno 2018, ad euro 1.300.000 per l’anno 2019 e ad euro 600.000 annui
               a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
               per  il  recepimento  della  normativa  europea,  di  cui  all’articolo  41-bis  della  legge  24
               dicembre 2012, n. 234.
               2. Dall’attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 5, comma 1, lettera
               d), numero 3), e 11, comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
               della  finanza  pubblica.  le  amministrazioni  interessate  provvedono  con  le  risorse
               umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
               3. il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decre-
               ti, le occorrenti variazioni di bilancio.

               Art. 14. Entrata in vigore

               1. le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 14 settembre 2018.
               2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, comma 6 (2):
               a) all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
               modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, le parole: «armi, munizioni e» sono
               soppresse e le parole: «agli articoli 35 e» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo»;
               b)  all’articolo  6,  del  decreto  legislativo  26  ottobre  2010,  n.  204,  sono  apportate  le
               seguenti modificazioni:
               1) il comma 3 è abrogato;
               2) al comma 4, le parole: «35, comma 1» sono soppresse;
               c) all’articolo 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, il riferimento all’archivio di cui
               all’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, si intende sostituito dal rife-
               rimento al sistema informatico di cui all’articolo 11, comma 1.
               3. l’obbligo di cui all’articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica
               sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è assolto entro dodici
               mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i dodici mesi è sem-
               pre  possibile  la  presentazione  del  certificato  nei  60  giorni  successivi  al  ricevimento
               della diffida da parte dell’ufficio di pubblica sicurezza competente.
               il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
               degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
               varlo e di farlo osservare.






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