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LEGISLAZIONE
tarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della polizia di stato, ovvero da singoli
medici della polizia di stato, dei vigili del fuoco o da medici militari in servizio perma-
nente ed in attività di servizio.
4. fermo restando quanto previsto dagli articoli 35, comma 5, e 38 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l’acquisizione
e la detenzione di armi di cui alla categoria a, punti 6 e 7, dell’allegato i alla direttiva
91/477/cee del consiglio, del 18 giugno 1991, nonché di caricatori per armi da fuoco
in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti all’articolo 2,
secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è consentita ai soli tiratori sportivi
iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal coni, nonché gli iscritti alle
federazioni di altri paesi ue, agli iscritti alle sezioni del tiro a segno nazionale, agli
appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al coni.
5. a coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente le armi ed i cari-
catori di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla
data di entrata in vigore del presente decreto. in caso di cessione a qualunque titolo,
si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.
6. a coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente armi di cui alla
categoria a, punto 8, dell’allegato i alla direttiva 91/477/cee del consiglio, del 18 giu-
gno 1991, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata
in vigore del presente decreto. le armi di cui al periodo precedente possono essere tra-
sferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi
del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui all’articolo 10, quinto
comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ai soggetti muniti della licenza per la fab-
bricazione di armi, ovvero per cessione, con l’osservanza delle norme vigenti per
l’esportazione a enti o persone residenti all’estero. l’erede, il privato o l’ente pubblico
cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi, è tenuto a farne denuncia ai sensi dell’ar-
ticolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, ed a chiedere apposita licenza di collezione rilasciata dal que-
store.
7. fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, decimo comma, della legge 18 apri-
le 1975, n. 110, per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria a,
punti 6, 7 e 8, dell’allegato i alla direttiva 91/477/cee del consiglio, del 18 giugno
1991, loro parti e relative munizioni può essere rilasciata dal questore apposita licenza
di collezione in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, previa comunicazione
all’autorità delle misure adottate per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurez-
za o l’ordine pubblico, nonché per la custodia delle armi da fuoco, delle loro parti al fine
di assicurare un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non
autorizzato agli stessi. la licenza di collezione delle predette armi può essere rilasciata
a coloro che le acquistano per causa di morte.
8. fermo restando quanto previsto dal presente decreto, alle armi da fuoco della catego-
ria a, punti 6, 7 e 8, dell’allegato i alla direttiva 91/477/cee del consiglio, del 18 giugno
1991, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubbli-
ca sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. ai fini della legge
penale, le armi di cui al periodo precedente sono considerate armi comuni da sparo.
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