Page 243 - Rassegna 2018-3
P. 243

LEGISLAZIONE




             tarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della polizia di stato, ovvero da singoli
             medici della polizia di stato, dei vigili del fuoco o da medici militari in servizio perma-
             nente ed in attività di servizio.
             4. fermo restando quanto previsto dagli articoli 35, comma 5, e 38 del testo unico delle
             leggi  di  pubblica  sicurezza  approvato  con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  a
             decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l’acquisizione
             e la detenzione di armi di cui alla categoria a, punti 6 e 7, dell’allegato i alla direttiva
             91/477/cee del consiglio, del 18 giugno 1991, nonché di caricatori per armi da fuoco
             in  grado  di  contenere  un  numero  di  colpi  eccedente  i  limiti  consentiti  all’articolo  2,
             secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è consentita ai soli tiratori sportivi
             iscritti  a  federazioni  sportive  di  tiro  riconosciute  dal  coni,  nonché  gli  iscritti  alle
             federazioni di altri paesi ue, agli iscritti alle sezioni del tiro a segno nazionale, agli
             appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al coni.
             5. a coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente le armi ed i cari-
             catori di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla
             data di entrata in vigore del presente decreto. in caso di cessione a qualunque titolo,
             si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.
             6. a coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente armi di cui alla
             categoria a, punto 8, dell’allegato i alla direttiva 91/477/cee del consiglio, del 18 giu-
             gno 1991, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata
             in vigore del presente decreto. le armi di cui al periodo precedente possono essere tra-
             sferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi
             del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui all’articolo 10, quinto
             comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ai soggetti muniti della licenza per la fab-
             bricazione  di  armi,  ovvero  per  cessione,  con  l’osservanza  delle  norme  vigenti  per
             l’esportazione a enti o persone residenti all’estero. l’erede, il privato o l’ente pubblico
             cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi, è tenuto a farne denuncia ai sensi dell’ar-
             ticolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
             18 giugno 1931, n. 773, ed a chiedere apposita licenza di collezione rilasciata dal que-
             store.
             7. fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, decimo comma, della legge 18 apri-
             le 1975, n. 110, per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria a,
             punti 6, 7 e 8, dell’allegato i alla direttiva 91/477/cee del consiglio, del 18 giugno
             1991, loro parti e relative munizioni può essere rilasciata dal questore apposita licenza
             di collezione in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, previa comunicazione
             all’autorità delle misure adottate per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurez-
             za o l’ordine pubblico, nonché per la custodia delle armi da fuoco, delle loro parti al fine
             di assicurare un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non
             autorizzato agli stessi. la licenza di collezione delle predette armi può essere rilasciata
             a coloro che le acquistano per causa di morte.
             8. fermo restando quanto previsto dal presente decreto, alle armi da fuoco della catego-
             ria a, punti 6, 7 e 8, dell’allegato i alla direttiva 91/477/cee del consiglio, del 18 giugno
             1991, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubbli-
             ca sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. ai fini della legge
             penale, le armi di cui al periodo precedente sono considerate armi comuni da sparo.
             242
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248