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GAZZETTA UFFICIALE
tenenti alla categoria a, dell’allegato i alla direttiva 91/477/cee del consiglio, del 18
giugno 1991, l’attività venatoria non è consentita con l’uso del fucile rientrante fra le
armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica di cui alla
categoria b, punto 9, del medesimo allegato i, nonché con l’uso di armi e cartucce a
percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri flobert.»;
b) all’articolo 22, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. la licenza di porto di fucile
per uso di caccia ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su domanda del
titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre
mesi dalla domanda stessa.».
Art. 7. Modifiche al del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
1. all’articolo 12 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. nel per-
messo di porto d’armi e nel nulla osta all’acquisto di cui all’articolo 55, terzo comma,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l’acquisto
nel periodo di validità del titolo. la misura ha durata annuale ed è rinnovabile. non
sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell’unione ita-
liana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.».
Art. 8. Modifiche alla legge 6 dicembre 1993, n. 509
1. all’articolo 3, comma 2, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, la lettera c) è sostituita
dalla seguente: «c) il numero di identificazione del lotto, la quantità di cartucce in ogni
imballaggio elementare, il calibro e il tipo di munizione;».
Art. 9. Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 526
1. all’articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, al comma 5, la lettera a) è sosti-
tuita dalla seguente: «a) la verifica di conformità è effettuata dal banco nazionale di
prova, accertando in particolare che l’energia cinetica non superi 7,5 joule. i produttori
e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. per
identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da
apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell’eventuale importatore,
che ne certifica l’energia entro il limite consentito;».
Art. 10. Modifiche al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2015, n. 43
1. al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
aprile 2015, n. 43, all’articolo 3, comma 3-bis, dopo le parole: «munizioni e sostanze
esplodenti, i soggetti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «31-bis, nelle ipotesi
di cui al comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo,».
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